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Lintong (Cina). L'armata di terracotta dell'imperatore Qin

Le "guerre giuste" dell'Impero

Ultima modifica: venerdì 4 novembre 2005

Claudio De Fiores

Le conseguenze del disordine globale sugli assetti costituzionali democratici sono ormai accertati. Quando l’uso della forza si affranca dallo stato d’eccezione per divenire diritto, la democrazia si trova paradossalmente ad affermare il diritto della guerra per costruire un ordine politico “giusto”. Tratto da Claudio De Fiores, "L'Italia ripudia la guerra? La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale" (Ediesse-Crs, Roma 2002)

1. La crisi della dimensione giuridica nelle guerre di globalizzazione

In assenza di un adeguato fondamento giuridico, il dilemma che la nozione di guerra oggi solleva torna, inevitabilmente, ad essere di natura preminentemente morale, con tutte le devastanti contraddizioni che tale arretramento comporta: l’adesione ai valori etici può certamente “unire gli uomini, ma può anche metterli in conflitto tra loro. E ideali morali in conflitto possono essere fonte di contese: una delle fonti più profonde, pericolose e della specie più insolubili” (Ross, 1958). Un profilo, questo, che non può non riguardare il giurista. Sia perchè questi è chiamato, come ci ricorda Habermas, a misurarsi costantemente con i “codici della morale e del potere” (Habermas, 1992). Sia perchè, per ciò che concerne in particolare le guerre di globalizzazione, sono state proprio le motivazioni morali poste alla base della decisione bellica a segnalare “una crisi inquietante della ragione giuridica” (Ferrajoli, 1999a).

Con i nuovi conflitti, in altre parole, non solo il moderno principio giuridico del ripudio della guerra, ma anche i ben più risalenti tentativi - in passato codificati dallo jus publicum europaeum - di umanizzare attraverso il diritto la guerra sono venuti definitivamente meno. A tal punto che lo stesso Nemico, una volta logoratasi la sua originaria condizione di justus hostis, si è trovato improvvisamente spogliato di quella che, in passato, era stata la sua dimensione esistenziale, il suo status naturale: quello di “nemico giuridicamente riconosciuto, distinto dal criminale e dal bruto” (Schmitt, 1950a). Di qui la naturale attitudine da parte delle nuove potenze egemoni a impedire che le guerre di globalizzazione possano, in qualche modo, concludersi, come quelle del passato, con “un trattato o una pace ... o un trattato di pace”. Uno solo e definitivo deve essere, per converso, nel mondo unipolare l’esito della guerra: la “condanna dei vincitori sul vinto. Quest’ultimo - sono parole di Schmitt - viene tanto più bollato ulteriormente come il Nemico tanto più è il vinto” (Schmitt, 1938). Un tema questo, ampiamente, ripreso dal giurista tedesco, in numerose pagine del Nomos nelle quali il rapporto tra vittoria (militare) e superiorità (morale) tenderà ad assumere una valenza paradigmatica, quasi pervasiva: “chi è superiore – scrive Schmitt – vedrà nella propria superiorità sul piano delle armi una prova della sua justa causa e dichiarerà il nemico criminale, dal momento che il concetto di justus hostis non è più realizzabile” (Schmitt, 1950a).

Questioni, argomenti, teorie, concetti che l’intervento militare in Afghanistan ha recentemente contribuito a riproporre in tutta la loro drammatica attualità. D’altronde, come spiegare la decisione del governo USA di istituire tribunali militari dipendenti dall’Esecutivo ed aventi la speciale funzione di processare su scala mondiale gli indiziati di terrorismo, se non come il naturale esito del “giudizio di condanna dei vincitori sul vinto”? Come leggere, altrimenti, i persistenti tentativi di negare ai catturati nella guerra afgana la qualifica di “prigionieri di guerra” (in assoluto contrasto con le norme fondamentali dello jus in bello che prevede la liberazione di questi, una volta cessate le ostilità, qualora non siano indiziati di crimini di guerra) se non come l’ulteriore conferma che, in questi tempi, “il concetto di justus hostis non è più realizzabile”? E come spigare, infine, la bestiale condizione dei prigionieri a Guantanamo rinchiusi in “gabbie tigre” (“tiger cages”), privati di garanzie giuridiche e sottoposti a pene corporali, se non come la pervicace ostentazione davanti al mondo delle virtù salviche della guerra degli USA, “una prova della sua justa causa” contro un “Nemico criminale”?

2. La guerra tra istanze morali e dominio della forza

È stato ripetutamente sostenuto nel corso dell’ultimo decennio che le guerre di globalizzazione, seppure prive di una adeguata copertura giuridica, debbano ritenersi tuttavia assolutamente legittime sotto il profilo etico-morale (Dahrendorf, 1999; Walzer, 1999; Habermas, 1999a). I governi occidentali, pur violando alcuni fondamentali principi dell’ordinamento interno e internazionale avrebbero, in altre parole, obbedito, all’interno di tale inedito contesto, a un imperativo più alto, quello etico-morale, sul quale - in un futuro ormai prossimo - è destinato a reggersi il nuovo diritto dei popoli (Rawls, 2001): “se il potere viene usato per fare giustizia - scrive Glennon - il diritto seguirà” (Glennon, 1999). Di qui il rinnovarsi della “arcana” pretesa delle potenze occidentali di incarnare il progresso morale (Bobbio, 1984), se non addirittura, in termini strettamente kantiani, “il sommo bene del mondo” (Kant, 1788). Il giudizio sulla guerra, che in un ordinamento che ne inibisce l’uso, non può che essere un “giudizio giuridico” (Kelsen, 1934) rischia ora su queste basi di regredire a mero giudizio morale. E tutto ciò non può che essere foriero di ambiguità e di radicali contraddizioni: “il vuoto giuridico o la totale incertezza di norme giuridiche da applicare e il conseguente disordine globale - scrive Baldassarre - comportando la cancellazione pratica del diritto dai rapporti internazionali, preludono una situazione mondiale nella quale i paesi più forti avranno la possibilità di prevaricare sui più deboli. Quando il diritto è sospinto fuori dai rapporti umani allora è aperta la strada al regno della forza. E la forza è esattamente l’opposto del diritto, il quale al limite può essere definito forza regolata dalla legge e, dunque, non più forza, ma potere giuridico” (Baldassarre, 2002). In ragione di ciò, la conclusione non può, quindi, che essere una soltanto: fuori del diritto non c’è la morale, ma solo la forza.

L’attuale e sempre più penetrante offensiva contro il diritto vigente non ha, d’altronde, quale obiettivo di fondo quello di costruire un nuovo ordinamento di tipo morale, né tanto meno quello di sostituire la morale al diritto. Come adeguatamente evidenziato da Agnes Heller, con le guerre non si sono mai realizzate istanze morali: con “le guerre vengono ridistribuiti il potere e la ricchezza” (Heller A., 1990). Così anche alla base delle guerre di globalizzazione vi è, in definitiva, il lucido tentativo, posto in essere dall’Occidente, di imporre nuovi rapporti di forza e sulla base di questi un nuovo diritto (Cassese, 1999a; Jean, 1993). Sono, in altre parole, i rapporti di forza ad evocare oggi un nuovo codice politico e morale. Un codice che poi il diritto provvederà direttamente a codificare in norme positive.

Ne consegue che il “dominio della morale”, in un siffatto contesto, non può ritenersi di certo l’approdo naturale dell’attuale crisi della legalità internazionale. Essa rappresenta, tutt’al più, solo un fattore “transitorio” di legittimazione dei rapporti di forza. Morale, diritto e politica sono fenomeni, come è stato, efficacemente, evidenziato anche da Habermas, intimamente connessi (Habermas, 1992). Fenomeni che non possibile relegare in ambiti rigidamente separati e distinti. Lo dimostra, d’altronde, sebbene con esiti e contenuti diametralmente opposti a quelli attuali, quanto è avvenuto all’indomani del secondo conflitto mondiale, quando le nuove democrazie, segnate dalle atrocità dell’Olocausto si adoperarono nella costruzione di un nuovo ordinamento internazionale fondato sul ripudio della guerra e sul primato dei diritti. Una scelta, secondo Peces Barba, di natura, innanzitutto, etica, sebbene immediatamente integrata, sul piano giuridico, dalla sopravvenuta intercessione del dato normativo, visto che “l’efficacia di questa moralità dei diritti fondamentali si realizza attraverso il diritto che assume questi valori, prima etici e poi politici, e li converte in valori giuridici, organizzando la convivenza sociale con le tecniche proprie del diritto e con l’obiettivo di soddisfare tali finalità morali ultime” (Peces Barba, 1991).

3. Bellum iustum e ius contra bellum

Alle soglie degli anni novanta l’Organizzazione della Nazioni Unite viene investita da una profonda crisi. Le sue funzioni si riducono drasticamente e finanche il suo ruolo rischia di essere definitivamente travolto da una “politica di pesanti ingerenze negli affari interni della maggioranza dei membri, che non rispondono ai requisiti della concezione occidentale della democrazia” (Portinaro, 1993). Nel nuovo contesto globale, al cospetto di un diverso assetto politico del pianeta (contrassegnato, in modo particolare, dalla fine del bipolarismo USA-URSS), l’ordinamento internazionale, fondato sulla Carta delle Nazioni Unite (1945), inizia progressivamente a smarrire la propria legittimazione politica. Il suo impianto ideale, ritenuto senza più alcuna esitazione obsoleto e immorale, viene sprezzantemente rifiutato dalle grandi potenze occidentali. Si affermano in questa fase altre tendenze politiche, destinate in breve tempo a sfociare in una inedita “codificazione binaria del sistema giuridico” (per utilizzare la nota espressione di Luhmann, 1981). Di qui l’articolato tentativo - espresso da ampi settori della letteratura giuridica e filosofica - di suggellare, in maniera risolutiva, la definitiva rottura tra diritto e diritti, tra ordine giuridico ed ordine morale, tra bellum iustum e ius contra bellum.

Tende così a profilarsi, su queste basi, l’avvento di un diritto internazionale nuovo e più progredito, proteso a recepire gli attuali rapporti di forza e a dare finalmente a questi forma e contenuto giuridico (Walzer, 1999). Ma se questi sono gli esiti imposti dalle guerre di globalizzazione perché stupirsi, allora, del ricorrente utilizzo in questi anni di espressioni come guerra etica, guerra giusta, se non addirittura guerra santa? (definizione, quest’ultima, ripresa finanche da Bobbio, 1999). Perché mostrarsi sorpresi per l’inopinato utilizzo di tali controversi enunciati che la letteratura giuridica del Novecento (ritenendole residuo di un diritto premoderno) aveva con forza rimosso? Non c’è da stupirsi, né da essere, in alcun modo, sorpresi. Una volta alimentata ed accettata, in tutto l’Occidente, la definitiva rottura del diritto internazionale e una volta venuta meno, con esso, la distinzione giuridica tra guerre legali e guerre illegali, non restava che tornare a distinguere queste secondo precetti esclusivamente morali: guerre giuste e guerre ingiuste. Appunto.

Si tratta di concezioni di derivazione prevalentemente medievale che affondano le loro origini nella filosofia di Tommaso d’Aquino, secondo il quale la guerra per potersi ritenere moralmente legittima - e quindi giusta - avrebbe dovuto necessariamente rispondere a tre fondamentali e distinti presupposti: a) essere dichiarata da un “principe dotato di vera autorità” e, in quanto tale, espressione del potere imperiale; b) essere “retta” e quindi protesa alla immediata ed efficace rimozione del male; c) essere saldamente fondata su una “giusta causa” (Tommaso d’Aquino, 1268-1273).

4. La prima condizione della guerra giusta: la vocazione imperiale. Dall’Impero medievale agli imperi coloniali ...

Il richiamo alla guerra giusta deve ritenersi parte integrante dell’ideologia imperiale, dei suoi miti e della sua stessa storia. Non è un caso che tutte le guerre imperiali fino ad oggi combattute abbiano sempre inteso perseguire cause giuste e rette. Così come non è un caso che tutti gli Imperi, sorti fino ad oggi, abbiano sempre fondato la propria missione su valori etico-morali: “neanche l’imperialismo romano - ricorda, a questo proposito, Hans Kelsen - ritenne di dover procedere senza un’ideologia che ne giustificasse le guerre come azioni lecite” (Kelsen, 1945). Lo conferma, altresì, lo stesso corredo di concetti, di simboli e di teorie (la iusta causa, il suo carattere salvifico, la criminalizzazione del Nemico, l’esaltazione della potenza distruttiva della guerra) destinate a far da corollario all’ideale della guerra giusta.

Un corredo destinato ad entrare rapidamente in crisi con il raggiungimento della pace a Westfalia nel 1648. La successiva formazione degli Stati-nazione “ognuno dei quali invocava la medesima dottrina, confermò, infatti, come a fronte di una sola giustizia obiettiva, potevano coesistere due o più innocenze soggettive” (Gori, 1990). E che quindi entrambi gli Stati belligeranti potevano contraddittoriamente, ma allo stesso tempo legittimamente, ritenere di trovarsi dalla parte giusta. La voluntas Dei non si incarnava, d’altronde, più nella volontà dell’Imperatore. Di qui il precursore invito di Alberico Gentili ai teologi a tacere su vicende che oramai non li riguardavano più, come la guerra: “silete theologi in munere alieno” (Alberico Gentili, 1588). E la celebre sollecitazione di Ugo Grozio ai nascenti Stati di operare in guerra etsi daretur non esse Deum: “come se Dio non ci fosse” (Grozio, 1625).

Esauritosi, per sopravvenuta carenza di legittimazione, il diritto dell’Imperatore a “muover guerra”, il ricorso al conflitto armato è destinato in breve tempo a divenire un fatto extra-giuridico fino ad assumere, con le guerre di religione, gli evanescenti connotati di un “diritto morale” (Heller A., 1990). Una tendenza, questa, destinata a permeare intensamente i secoli successivi (XVII-XIX), quelli dello jus publicum europaeum descritti da Schmitt (Schmitt, 1950a). Ciò non vuol dire che la pace di Westfalia e la nascita dello Stato-nazione abbiano segnato il definitivo tramonto del mito imperiale e dell’ideale della guerra giusta. Basti pensare che, nell’Ottocento, finanche Stuart Mill fosse solito prodigarsi nella celebrazione della “morale coloniale” dell’Impero inglese: fondamento insostituibile della “pace universale” e della “cooperazione e comprensione generale fra i popoli” (Mill, 1861). Per Mill, d’altronde, tutte le guerre coloniali erano guerre giuste. Guerre, cioè, di “assistenza” a “società minorate in cui la razza stessa può essere considerata minorenne” e in quanto tale incapace di esprimere dei governi (Mill, 1858). Una concezione, questa, che indurrà un secolo più tardi Hannah Arendt a definire la potenza britannica “tragicamente imbevuta” di una cultura imperialista contraria ai diritti umani. Dietro le guerre coloniali inglesi - rivela criticamente l’autrice delle Origini del totalitarismo - si nascondeva, in realtà, non una giusta causa, ma “l’invenzione del razzismo” (Arendt, 1951).

Tuttavia la concezione delle guerre giuste come guerre di “assistenza a società minorate” è dura a morire, come dimostra la migliore cultura liberale del Novecento, tendenzialmente incline ad avallare i propositi etico-missionari e di civilizzazione del mondo di cui sono forieri i “popoli liberali e i popoli decenti”. Scrive Rawls: “se la concezione politica del liberalismo politico è corretta ... allora i popoli liberali e i popoli decenti hanno il diritto, nella cornice data dal diritto dei popoli, di non tollerare gli Stati fuorilegge” (Rawls, 2001). È il caso, altresì, di Popper che considera l’Europa e la sua “missione coloniale ... foriera di civiltà ” e in quanto tale imprescindibile per “salvare il mondo”. Di qui la necessità, prospettata dal teorico della società aperta, di promuovere “nuove spedizioni contro il Terzo mondo”: “abbiamo liberato questi Stati troppo in fretta e troppo semplicisticamente ed è stato - secondo Popper - come abbandonare a se stesso un asilo infantile” (il brano di Popper è integralmente riportato da Losurdo, 1993).

Ma il “mito imperiale” non riguarda solo l’Europa. Esso è destinato a contrassegnare soprattutto la c.d. “Great history” degli Stati Uniti d’America, nel corso della quale le teorie sull’impero etico e sulla guerra giusta tenderanno progressivamente ad assumere i connotati di una vera e propria “ideologia di Stato” (Baraiti, 1975; Kennedy, 1989). Una ideologia destinata ad incarnarsi politicamente nella figura del Presidente della Repubblica, Capo delle Nazione americana e custode dell’Impero (Neustadt, 1980; Schlesinger, 1973; Linz, 1994). La prima significativa tappa in questa direzione è rappresentata dalla dottrina di Monroe (Monroe, 1823), destinata in breve tempo a divenire “la base ideologica per l’imperialismo americano” (Neumann, 1942), il fondamento politico e culturale di una nuova concezione “pan-interventistica mondiale” (Schmitt, 1939b). Il modello di riferimento degli Stati Uniti è, com’è noto, rappresentato dall’Impero britannico e dalla sua “capacità egemonica”, congenitamente incardinata sul binomio libertà-commercio. Scrive, a questo proposito, ancora Schmitt: a partire dal XIX secolo “le idee di un mercato, di un commercio mondiale, di mari liberi e, insieme, il grande mito della libertà sembravano acquisire un contenuto concreto per il fatto che gli anglo-americani detenevano il più mirifico dei monopoli, cioè quelle di essere i protettori della libertà su tutta la terra” (Schmitt, 1942).

5. segue: ... all’Impero globale

Nel Novecento, con l’istituzione dell’ONU e la promulgazione delle nuove costituzioni democratiche, la guerra da fatto a-giuridico si trasformerà finalmente in un fatto anti-giuridico: un terribile “delitto”, una grave “violazione del diritto internazionale” (Kelsen, 1945) e del diritto costituzionale interno. Uno scenario, questo, destinato ad entrare definitivamente in crisi con il crollo del muro di Berlino nel 1989. All’indomani di tale evento il quadro mondiale muta repentinamente: la legalità internazionale viene definitivamente travolta delle politiche militari degli USA e finanche l’istanza pacifista tenderà ad assumere una connotazione subalterna nei confronti del primato della guerra e degli stessi imperativi morali e politici che i nuovi interventi militari pretendono, via via, di incarnare. Nel nuovo scenario globale “la guerra da regime del tutto innaturale a un ordinamento che dia la precedenza indiscussa al valore costituzionale della pace si avvia a divenire un regime accettabile e compatibile con altri valori fondanti dello stato liberaldemocratico” (De Vergottini, 2002).

Ancora una volta, “le norme sulla violenza armata, come tutte le norme che toccano il cuore di interessi strategici, fanno il gioco delle Grandi Potenze” (Cassese, 1999b). Ancora una volta - come già era stato lucidamente evidenziato alle soglie del Novecento dalla letteratura giuspubblicistica - il problema della “guerre giuste e necessarie” (Orlando, 1915) e del loro fondamento giuridico rischia di rivelarsi “tra le parti meno chiare e sviluppate del diritto internazionale. Il loro carattere sostanzialmente politico viene evidenziato anche dal fatto che fanno ricorso ad essi soltanto gli Stati più potenti contro quelli meno potenti, gli Stati civilizzati contro quelli che non lo sono” (Jellinek, 1900).Una deriva, questa, favorita, innanzitutto, dalla incalzante crisi degli Stati-nazione che depredati per lungo tempo (in ragione dell’incontrastato dominio delle superpotenze) delle loro tipiche prerogative si sono rivelati in questi anni assolutamente incapaci di fronteggiare le nuove guerre nate all’interno delle innumerevoli contraddizioni del mondo globale. Non è un caso che Beck parli oggi espressamente di “guerre postnazionali”. Di guerre, cioè, fondate su una insidiosa ed inedita “miscela di generosità umanitaria e logica imperialista” e intrinsecamente protese ad imporre il definitivo superamento delle “classiche differenze tra guerra e pace, interno e esterno, attacco e difesa, diritto e arbitrio, vittime e carnefici, civiltà e barbarie” che hanno per lungo tempo segnato la vicenda storica degli Stati-nazione (Beck, 1999).

Ma la crisi oggi non investe solo l’assetto politico-costituzionale degli Stati, tradizionalmente intesi. Essa riguarda, con ancora maggiore intensità, tutte quelle istituzioni, come l’ONU, che a metà del XX secolo erano stati concepite al precipuo fine di evitare la guerra e che, al momento della loro fondazione, si erano “assunte l’onere di reprimerla, espungerla dal novero degli strumenti preposti a regolare il conflitto” (Mortellaro, 1999). Non è un caso che le funzioni delle Nazioni Unite si siano in questi anni drasticamente ridotte e che finanche il suo ruolo rischi oggi di essere definitivamente travolto dall’avvento della società globale dominata dalla politica estera degli Stati Uniti. Adottando una tipica categoria habermasiana, si potrebbe anzi addirittura sostenere che tali tendenze egemoniche della politica estera USA appaiono oggi talmente pervasive da assumere sempre più distintamente i tipici connotati della Weltinnenpolitik, cioè a dire del “mutamento di rotta in direzione di una politica interna mondiale” (Habermas, 1999b).

Risultano, ancora una volta, così confermate le lungimiranti valutazioni di Carl Schmitt che era solito individuare nella pace di Yalta e nella derivante contrapposizione dei blocchi USA-URSS un assetto mondiale fragile e transitorio. Un ordinamento precario destinato a volgere fatalmente “verso l’unità, la fase ultima, l’ultimo round della lotta per l’unità definitiva. Ciò significherebbe – conclude il giurista tedesco – che il sopravvissuto tra i due sarebbe l’unico padrone del mondo; il vincente realizzerebbe l’unità del mondo, naturalmente secondo il suo punto di vista e le sue idee” (Schmitt, 1951). Tende così, su queste basi, a inverarsi nel mondo globale una nuova forma di dominio (Allegretti - Dinucci - Gallo, 1992; Minc, 1994) che partendo dai processi economici in atto punta oggi a rifondare, a livello planetario, una nuova gerarchia del potere (politico e militare), un “nuovo concetto del diritto o, meglio, una riformulazione dell’autorità e un nuovo disegno della produzione delle norme” (Hardt-Negri, 2002). Di qui il progressivo profilarsi di una nuova entità: l’Impero. Un nuovo “soggetto politico che regola gli scambi mondiali, un potere sovrano che governa il mondo” e all’interno del quale gli USA costituiscono “l’autorità suprema che domina la globalizzazione e il nuovo ordine mondiale” (Hardt-Negri, 2002).

Un approdo ricognitivo, questo, che richiama, in maniera inevitabile, alla mente le penetranti riflessioni schmittiane sulla nozione di Impero, sulla sua controversa natura politica, sulle pervasive forme della sua egemonia, che è innanzitutto - giova ripeterlo - egemonia economica e militare. Scriveva nel 1932 Carl Schmitt: “Un imperialismo fondato su basi economiche cercherà naturalmente di creare una situazione mondiale nella quale esso possa impiegare apertamente, nella misura che gli è necessaria, i suoi strumenti economici di potere, come restrizione di crediti, blocco delle materie prime, svalutazione della valuta straniera e così via”. Tuttavia, anche, in questo caso nulla potrà impedire che l’egemonia economica “imperiale” possa essere posta in discussione dall’eventuale delinearsi di incontrollate forme di “violenza extraeconomica”, cioè a dire dal pressante “tentativo di un popolo o di un altro gruppo umano di sottrarsi all’effetto di questi metodi pacifici”. In tal caso l’Impero - secondo Schmitt - non ha altro rimedio a sua disposizione che il ricorso alla guerra e il sistematico impiego di “strumenti tecnici di uccisione fisica violenta, di armi moderne tecnicamente perfette, che sono state rese di tanta inaudita utilità, mediante un impiego di capitale e di intelligenza, per essere realmente usate in caso di necessità” (Schmitt, 1932).

6. La seconda condizione della guerra giusta: la retta condotta. Le guerre di globalizzazione tra strategie di annientamento ...

La risoluzione (n. 6-00006) approvata dalla Camera dei deputati, in data 7 novembre 2002, nell’esprimere il sostegno del Parlamento italiano all’operazione Enduring Freedom, precisava che la missione militare avrebbe dovuto concentrarsi “su obiettivi mirati e circoscritti, secondo criteri di proporzionalità, evitando il coinvolgimento di popolazioni civili e inermi e immotivate estensioni del conflitto”. Ma nonostante tali fiduciose premesse la realtà si è purtroppo rivelata alquanto diversa. La guerra in Afghanistan, così come tutte le altre precedenti guerre di globalizzazione, non sono state (per utilizzare il linguaggio dei teorici della guerra giusta) guerre rette, bensì guerre di annientamento. Guerre, cioè, che non ammettono regole, legittimano l’eliminazione del nemico, colpiscono (innanzitutto) i civili (Cotturri, 2000) e che si caratterizzano in definitiva per la loro intrinseca propensione distruttiva e per la spiccata “morfologia annientativa” delle loro azioni (Cantaro, 2000).

Non è un caso che nel corso della guerra in Afghanistan i ripetuti e talvolta indiscriminati raid aerei siano stati - da più parti - assimilati, più che ad azioni contro il terrorismo, a vere e proprie azioni terroristiche: “l’uccisione gratuita di civili innocenti è terrorismo, non guerra al terrorismo” (ha recentemente sostenuto Chomsky, 2001). Siamo, in altre parole, in presenza di una strategia bellica talmente disumana da smentire irrimediabilmente le ricorrenti teorie - avallate in questi anni dai governi occidentali - sulle guerre di globalizzazione come guerre rette, imperniate su un mero “conflitto valoriale, senza alcun riferimento al livello degli interessi” (Ciarlo, 2000) e, in quanto tali, condotte con strumenti di intervento di tipo “chirurgico” e modalità di attacco “intelligenti”. Le nuove guerre ci hanno, all’opposto, mostrato una realtà assai diversa: la “violazione di massa del diritto alla vita di migliaia di innocenti”, la “violenza incontrollata”, l’esaltazione del giusto e del “bene che ha sempre giustificato le guerre sante di tutti i tempi” (Ferrajoli, 2001a). Di qui le recenti tendenze (sempre più diffuse nella letteratura giuridica e filosofica) protese a definire le guerre di globalizzazione “guerre assolute”: guerre, cioè, del bene contro il male, della morale contro l’ingiustizia, dei credenti contro gli eretici e che proprio per questa ragione non consentono, in alcun modo, interrogativi, dubbi, incertezze. Né sulle modalità, né sulle strategie, né, soprattutto, sui tempi (Vagts, 2001).

E ciò vale anche nell’ipotesi in cui la guerra venga condotta, come in Afghanistan, invocando tempi infiniti di realizzazione (da cui il nome Enduring Freedom). D’altronde, fino ad oggi, tutte le guerre combattute per il bene dell’umanità e per la giustizia nel mondo sono state guerre sante e in quanto tali infinite. A cominciare dalle crociate, nel corso delle quali venne per la prima volta - espressamente - ammessa la legittimità delle guerre “perpetue”: bellum perpetuum contra Turcos (sul punto ampiamente Schmitt, 1950a). Un noto opinionista italiano, avallando questo impianto, all’indomani della tragedia delle “Due Torri” ha dichiarato: “quando in questi giorni mi capita di accendere la tv e seguire i servizi dagli Stati Uniti vedo folle che pregano con la mano sul cuore e gli occhi bassi”. E poi conclude: “gli USA sono l’unico paese cristiano dell’Occidente, l’unico che può rispondere ad una guerra santa con una guerra santa” (Galli della Loggia, 2001).

Il nesso sacralità-annientamento-perpetuità costituisce, d’altronde, il carattere prioritario e distintivo di tutte le guerre che (come le guerre di globalizzazione) pretendono di far valere le ragioni dell’umanità e dell’universalismo: “tali guerre - scriveva nel 1932 Carl Schmitt - sono necessariamente, particolarmente intensive e disumane, poiché, superando il politico, squalificano il nemico anche sotto il profilo morale, come sotto tutti gli altri profili e lo trasformano in un mostro disumano che non può essere solo sconfitto, ma deve essere definitivamente distrutto” (Schmitt, 1932). Non è un caso che oggi le guerre di globalizzazione tendano sempre più ad evocare nell’immaginario collettivo l’idea del massacro di intere popolazioni civili, molto spesso perpetrato attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti di distruzione e di morte.

Un fenomeno, questo, la cui origine sarebbe, tuttavia, errato ricondurre alle guerre di globalizzazione. Già a metà del Novecento - scrive Hobsbawm - la tecnologia militare si era sforzata con tutti gli strumenti a sua disposizione di rendere impercettibili, se non addirittura “invisibili, le sue vittime, mentre ciò non accadeva quando si sventravano i nemici con le baionette o li si inquadrava nel mirino del fucile. Di fronte ai cannoni in postazione sul fronte occidentale non c’erano uomini, ma cifre statistiche, cifre puramente ipotetiche. Come dimostrò il conteggio delle vittime nemiche durante la guerra del Vietnam. Laggiù sotto i bombardieri non c’erano più persone che stavano per essere bruciate o maciullate, ma obiettivi” (Hobsbawm, 1995). Un fenomeno, questo, che Schmitt pose, d’altronde, adeguatamente in rilievo già nel suo Nomos, evidenziando, in un succedersi serrato e suggestivo di considerazioni, ipotesi e idee, come “lo sviluppo dei moderni mezzi di annientamento si accompagna al mutamento di significato della guerra” e della stessa nozione di Nemico (Schmitt, 1950a). Scrive il giurista tedesco: “La discriminazione del nemico quale criminale e la contemporanea implicazione della justa causa vanno di pari passo con il potenziamento dei mezzi di annientamento e con lo sradicamento spaziale del teatro di guerra. Il potenziamento dei mezzi tecnici di annientamento spalanca l’abisso di una discriminazione giuridica e morale altrettanto distruttiva” (Schmitt, 1950a).

Collocato in questo ambito, l’utilizzo degli strumenti di sterminio diviene, così, per l’autore del Nomos, l’espressione latente dell’atto punitivo da infliggere al Nemico, la conferma della sua inferiorità morale, la suprema sanzione imposta - attraverso il ricorrente impiego di operazioni di polizia internazionale - ai popoli “nocivi” e ai loro governi ritenuti “turbatori della pace”: “nella misura in cui oggi la guerra viene trasformata in azione di polizia contro turbatori della pace, criminali ed elementi nocivi - scrive Schmitt - deve anche essere potenziata la giustificazione dei metodi di questo police bombing. Si è costretti a spingere la discriminazione dell’avversario in dimensioni abissali” (Schmitt, 1950a).

L’allusione di Schmitt - com’è evidente - è al bombardamento aereo: la tecnica per eccellenza della guerra contemporanea. La “guerra celeste” (come recentemente definita da Ingrao, 2000) costituisce, non a caso, da questo punto di vista, l’effettivo momento di svolta, il risolutivo elemento di trasformazione della dimensione bellica, la condizione per il definitivo trapasso dalla guerra limitata e condizionata alla guerra estesa e totale: “la guerra aerea autonoma - scrive, ancora, Schmitt - elimina il nesso tra il potere che usa la forza e la popolazione che dalla forza è colpita in grado assai più alto di quanto non avvenga nel caso di un blocco nel corso della guerra marittima. Nel bombardamento aereo la mancanza di relazioni tra il belligerante e il territorio, congiuntamente alla popolazione nemica che in esso si trova, diventa assoluta … l’aereo arriva volando e getta le sue bombe oppure attacca scendendo a volo radente e quindi riprende quota: in entrambi i casi adempie alla sua funzione di annientamento e abbandona quindi immediatamente al suo destino … il territorio bombardato, con le persone e le cose che vi si trovano” (Schmitt, 1950).

7. ... e inosservanza del “nesso etico” tra (minima) forza e (massima) efficacia nell’azione militare

La guerra, una volta abbandonato il suo terreno giuridico, non è in questi anni riuscita a conquistarsi nemmeno un suo “statuto morale” (Rodotà, 1999a). In Serbia, come in Afghanistan, i ripetuti propositi di assicurare la “precisione chirurgica degli attacchi” (Habermas, 1999a) e le ostentate “intenzioni di non nuocere alle popolazioni civili” (Walzer, 2002) hanno drammaticamente fallito, travolgendo fatalmente il carattere missionario e il fondamento umanitario delle guerre di globalizzazione. È possibile, infatti, conciliare gli ideali dell’ingerenza umanitaria con i bombardamenti a tappeto su interi villaggi? È credibile parlare di guerra etica quando numerosi “errori” hanno causato centinaia di vittime civili, non risparmiando nemmeno gli ospedali e le feste nuziali? È ammissibile definire “raid intelligente”, il bombardamento effettuato con bombe a grappolo? Ha un senso parlare di guerra giusta quando la sproporzione militare e tecnologica tra gli avversari è così smisurata?

Certamente, no. Ma tutto questo c’era da aspettarselo da un sistema bellico che si definisce “efficace” proprio perché “impiega la massima forza possibile” (Bellomia, 1992). E tutto ciò in evidente contraddizione non solo con i moderni principi del “diritto delle genti”, in base ai quali, come annotava Montesquieu, le “varie nazioni devono in pace farsi il massimo bene, e in guerra il minimo male possibile” (Montesquieu, 1748). Ma anche con gli stessi principi dello jus in bello, così come enucleati già nel Seicento da Ugo Grozio, per il quale le operazioni militari di guerra devono essere le meno disumane possibili (di qui il divieto, accuratamente descritto da Grozio, di usare frecce avvelenate, l’obbligo di rispettare la popolazione civile, i feriti, gli ammalati e i prigionieri di guerra ...) (Grozio, 1625). Oggi il principio di proporzionalità non costituisce più, come in passato, un astratto principio etico. Esso è, innanzitutto, un principio giuridico, divenuto parte integrante del diritto internazionale sin da quando, “indipendentemente dalla legittimità o dalla illegittimità dell’uso della forza, si è pensato di dover riservare una particolare protezione alla persona umana, e, più in generale, alla popolazione civile, senza riguardo alle eventuali o accertate responsabilità dei governi responsabili dell’inizio o della conduzione di un conflitto” (Maresca, 1965). Cosicché sono le stesse norme giuridiche ad imporre oggi che lo svolgimento dell’azione bellica debba essere proporzionato nei modi, ridotto nel tempo, limitato nello spazio (Ballodore-Pallieri, 1954; Bindschedler, 1969; Friedman, 1972; Rosemblad, 1979).

Una condizione giuridica, questa, che le guerre di globalizzazione sembrano aver definitivamente travolto. Basti pensare all’impressionante escalation di vittime civili - morti, feriti, mutilati - che nessuna teoria dei “tragici errori” e degli “effetti collaterali” può in alcun modo giustificare. È il caso, da ultimo, dell’operazione Enduring Freedom caratterizzatasi, prevalentemente, per l’utilizzo di sofisticati strumenti di annientamento della resistenza armata e delle popolazioni civili, per il fatto di evocare tempi indefiniti di realizzazione (da cui il nome “libertà infinita”) e per aver, ab origine, ritenuto l’estensione del conflitto un obiettivo strategico della stessa azione militare. E tutto ciò in violazione del principio - morale e giuridico - della proporzionalità delle azioni belliche. Un principio, questo, fondato - come si è già detto - sulla “equilibrata comparazione” (Tarasofsky, 1993) fra le strategie di impiego degli strumenti bellici e le conseguenze prodotte dal loro utilizzo sugli individui, combattenti o civili. E quindi, in definitiva, fra “l’interesse dei belligeranti di determinare liberamente i mezzi per la condotta delle ostilità … e l’interesse umanitario di popolazioni civili e di altri beni estranei al conflitto e financo combattenti” (Cannizzaro, 2000a).

È quanto espressamente prevede il Primo Protocollo addizionale di Ginevra del 1977 che, all’art. 57 (par. 4), prende specificatamente in considerazione la guerra aerea stabilendo che “nella condotta delle operazioni militari ... in aria, ciascuna delle parti in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile”. Di non diverso tenore il contenuto dell’art. 51 (par. 5, lett. b) della medesima Convenzione, che seppure - in maniera generica e onnicomprensiva - vieta tuttavia ogni forma di ostilità nei confronti di obiettivi militari, qualora essa possa provocare dei danni collaterali, a persone e beni estranei, sproporzionati rispetto al vantaggio militare immediato e diretto.

Pretese certamente giuste ed eticamente fondate, ma tuttavia incapaci di fare i conti - direbbe Schmitt - con il carattere distruttivo della guerra aerea e con le tecniche di annientamento che questa nuova branca dell’arte militare funzionalmente esprime: il bombardamento aereo - si legge, non a caso, nel Nomos - ha “il significato e il fine esclusivo dell’annientamento. La guerra aerea autonoma - che non è una guerra che si aggiunge alle armi e ai metodi della guerra terrestre o marittima, finora conosciuta, bensì un tipo di guerra completamente nuovo - si distingue da quei due altri tipi di guerra soprattutto per il fatto che essa non è affatto una guerra di preda, ma una pura guerra di annientamento”(Schmitt, 1950a).

8. La terza condizione della guerra giusta: la retta causa. Dall’emersione del binomio guerra-diritti ...

Il nesso pace-diritti ha costituito, a partire dall’istituzione dell’ONU, il tratto saliente del vigente diritto pubblico internazionale (Ferrajoli, 2001a). Come si legge nella Dichiarazione sul diritto dei popoli, solo la pace (definita suggestivamente nei termini di “vita senza guerra”) è in grado di costituire il “prerequisito internazionale primario per il benessere materiale, lo sviluppo e il progresso dei Paesi e per la piena attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali” (Dichiarazione sul diritto dei popoli alla Pace, 1984, contenuta nella Risoluzione 38/11 dell’Assemblea Generale del 12 novembre 1984). Le guerre di globalizzazione hanno drasticamente ribaltato questa visione, travolgendo, assieme ad essa, il presupposto pacifista, quale imprescindibile termine di riferimento morale e giuridico per l’affermazione dei diritti umani. Il suo posto è ora occupato dalla guerra, divenuta nel nuovo contesto internazionale la soluzione “giusta”, lo strumento “necessario” per l’affermazione dei diritti inviolabili. Uno dei principi fondamentali del diritto internazionale prossimo venturo sembrerebbe così essere stato definitivamente codificato: tutti “i popoli bene ordinati” sono legittimati “a interferire nei confronti di uno stato fuorilegge solo perché questo ha violato i diritti umani” (Rawls, 2001).

Una concezione, questa, che - seppure esaltata con particolare slancio durante la vicenda del Kossovo (sul punto le ampie ricostruzioni contenute in Bozzo, 2000; Dogliani-Sicardi, 1999; Ronzitti, 2000; Zolo, 2000) - è stata, tuttavia, riproposta, con motivazioni significativamente affini, anche nelle settimane dell’intervento militare in Afghanistan. È quanto emerge in particolar modo dai toni imperiali ed enfatici utilizzati dal Presidente Bush, nel suo Discorso sullo stato dell’Unione (29 gennaio 2002), all’indomani della presa di Kabul: “La bandiera americana sventola sulla nostra ambasciata a Kabul … e oggi le donne dell’Afghanistan sono finalmente libere”. Un leit-motiv, quello della guerra in Afghanistan come guerra di difesa dei diritti degli uomini e delle donne (Delphy, 2002), ripetutamente ostentato anche da parte di tutti gli altri governi occidentali facenti parte della NATO. Fra questi il governo italiano solennemente impegnato a favorire, attraverso l’impiego bellico delle proprie Forze armate in Afghanistan, il progresso (civile e politico) di quella regione e “riaffermare così la primaria importanza dei diritti dell’uomo e … un ruolo sempre più attivo e partecipe a favore della pace e dei valori di libertà, di democrazia e di giustizia” (Camera dei deputati, XIV legislatura, Comunicazioni del Ministro della Difesa, Resoconto stenografico della seduta del 7 novembre 2001).

9. ... al paradosso egemonico

Nel corso degli anni novanta gli USA tenderanno progressivamente ad acquisire “una specie di diritto assoluto che li pone totalmente al di fuori dell’ordine internazionale costituito” (Bobbio, 1999). Un diritto che affonda la sua legittimazione nel mutato quadro internazionale e in particolar modo nelle presunte finalità del nuovo interventismo americano: la difesa dei diritti inviolabili degli uomini e della libertà dei popoli. Ci troviamo, com’è evidente, di fronte a un vero e proprio paradosso egemonico, trattandosi di una pretesa imposta dai nuovi rapporti di forza e avallata nei fatti dalla incalzante crisi della civiltà giuridica moderna: “uccidere esseri umani - e, quindi, toglier loro il più fondamentale dei diritti - per difendere l’analogo diritto di altri esseri umani è qualcosa che rievoca forme di giustizia che ritenevamo superate dalla civiltà moderna” (Baldassarre, 2002).

Tende, così, su queste basi, ad affermarsi una vera e propria “ideologia dei diritti dell’uomo”, sempre di più recepita, dallo spirito dei tempi, come “l’ultima manifestazione di un’etica universale” (Viola, 1997). Un fenomeno, questo, a sua volta alimentato e sostenuto, sul piano giuridico, dal progressivo consolidarsi di un nuovo “diritto internazionale sempre più interventista che non esclude a certe condizioni anche l’uso unilaterale della forza, quando si tratti di tutelare (come nel caso di gravi violazioni dei diritti umani) dei generali ed essenziali valori della Comunità internazionale” (Picone, 1995). Un tendenza dirompente e pervasiva, le cui conseguenze devono essere tuttavia attentamente ponderate. Se queste sono, infatti, le condizioni legittimanti sancite dal nuovo diritto internazionale per l’uso della forza, qualunque Stato potrebbe in futuro aggredire altri popoli appellandosi all’intervento umanitario ed invocando, a tal fine, la difesa dei diritti inviolabili. In questi anni sono stati gli USA ad aver promosso “l’affermazione globale dei diritti umani come la missione nazionale di una potenza mondiale”, ma cosa diremmo - evidenzia giustamente Habermas - “se un giorno l’alleanza militare di un’altra regione - diciamo l’Asia - praticasse una politica armata dei diritti umani basata su un’altra interpretazione, la loro appunto, del diritto internazionale o della Carta dell’ONU?” (Habermas, 1999a).

Gli interrogativi che una siffatta considerazione solleva sono - com’è intuibile - innumerevoli e alquanto delicati. Ci si chiede, in particolare, su quali basi un gruppo di Stati può ritenersi legittimato ad agire in nome dell’umanità intera, fino ad ergersi a severo guardiano della libertà dei popoli e dei diritti degli individui? Su cosa si fonda questa legittimazione al comando? Quali sono i presupposti? Per Chomsky non vi è alcun dubbio in proposito: la guerra dei diritti si regge su un mero espediente etico, su un alibi. Precisamente un “alibi umanitario”, come egli stesso lo definisce (Chomsky, 1999). E per di più debole e contraddittorio in tutte le sue implicazioni. Le violazioni dei diritti umani sono (purtroppo) fenomeni talmente diffusi nel contesto internazionale “che se si ammettesse la possibilità di porvi rimedio attraverso l’uso esterno della forza, non vi sarebbero più leggi in grado di vietare l’uso della forza contro qualsiasi Stato da parte di qualsiasi altro” (Chomsky, 1999).

Dall’altra parte, come non rendersi conto che l’attribuzione delle decisioni umanitarie alle grandi potenze economiche e militari vorrebbe dire assegnare definitivamente “alla NATO e, in essa, agli Stati Uniti il potere di imporre al resto del mondo la concezione occidentale della democrazia, del rule of law e dei diritti soggettivi” (Zolo, 2000). Dietro la guerre di globalizzazione non vi, infatti, è “l’utopia dei popoli” (Chesnais, 1997; Vagts, 2001). Dietro le guerre di globalizzazione vi è la pervicace pretesa da parte di tutto l’Occidente di imporre la propria egemonia politica sul mondo, trincerandosi dietro il comodo alibi della tutela (militare) dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, il ricorrente richiamo alla “validità morale del diritto internazionale” (Habermas, 1999a) e al primato della tutela dei diritti (Simma, 1999) deve ritenersi fuorviante anche per un’altra ragione. Questo richiamo tende a relegare la questione dei diritti umani in un ambito che non le è assolutamente congeniale: la guerra. Il conflitto bellico non può, infatti, da nessun punto di vista, essere considerato il coerente surrogato di “una procedura giudiziaria” che “conforme allo scopo deve essere organizzata in modo da permettere di vincere a chi ha ragione” (Bobbio, 1984). La sua naturale dimensione è, all’opposto, intrinsecamente segnata - come evidenziato già negli anni trenta da Kelsen - dai rapporti di forza, dal primato delle logiche militari, dalla violenza: “in guerra non è vittorioso chi è nel giusto, ma il più forte” (Kelsen, 1934).

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