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Lavoro e Welfare: un'occasione mancataUltima modifica: domenica 26 marzo 2006 Giuseppe Bronzini
L'Unione cercherà di incrementare il lavoro subordinato scoraggiando le forme “atipiche”, ma ricorre a vecchie ricette a cui sfuggono le trasformazioni produttive avvenute negli ultimi anni La parte del programma dell'Unione dedicata alla questione “lavoro e stato sociale” mostra più ombre che luci. L’Unione concentra la sua attenzione sull’abrogazione delle figure contrattuali più estrose di reclutamento precario della manodopera introdotte con la legge n. 30\2001: il job on call, lo staff leasing, il contratto di inserimento: per quanto condivisibile la misura riguarda meno dell’1% della forza lavoro ed è, quindi, priva di quel rilievo che sui media gli hanno attribuito i capi dell’Alleanza antiberlusconiana (1). Per il resto il Programma sembra percorrere (salvo il problema delle “priorità” segnalato da Alesina) la strada del rilancio del lavoro subordinato di tipo standard (a tempo pieno e indeterminato): viene affermato che “la forma normale di occupazione è questo tipo di attività”: per rendere effettivo questo proponimento le altre tipologie contrattuali non dovranno costare di meno (il che vale essenzialmente per il lavoro autonomo coordinato e continuativo) e quindi vi sarà una tendenziale allineamento dei contributi. Inoltre per i contratti a termine dovrà esserci una motivazione “sulla base di un oggettivo carattere temporaneo della prestazioni” e non si dovrà superare una quota dell’occupazione complessiva dell’impresa. Rimangono i Cocoprò, per i quali è prevista una misteriosa miglioria : “per il lavoro a progetto che vogliamo sottoposto alle regole dei diritti definiti dalla contrattazione collettiva"(?????), ma comunque si parla (il che appare più comprensibile) di una estensione a tutti i lavoratori delle tutele e dei diritti di base(maternità, infortunio, diritti sindacali) che comunque rientrano nel patrimonio dei Cocoprò già con la normativa attuale. Vi è, inoltre, il meritorio impegno a rivedere la normativa su appalti e cessione del ramo di azienda e di applicare le regole della “legge Bassanini” in materia di rappresentatività sindacale anche al settore privato(2). Volendo esprimere un commento su di un piano molto generale sembra di capire che l’Unione cercherà di incrementare l’utilizzazione del contratto tradizionale “di lavoro subordinato” scoraggiando indirettamente le altre forme “atipiche”, rendendo più care le collaborazioni o sottoponendo a limiti più rigorosi i contatti a termine o part-time. Non si tocca la vexata quaestio della riforma dell’istituto della subordinazione che, evidentemente, dovrebbe rimanere quella incentrata sul “potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” e su quelle forme di erogazione dell’attività lavorativa che erano tipiche della produzione fordista: si cerca , mi pare, in un modo o nell’altro di rimettere nel tubetto il dentifricio ormai uscitone, richiamando nel vecchio contenitore anche i nuovi lavori molto meno gerarchizzati e suscettibili di controllo e disciplinamento (anche in termini orari e spaziali) rispetto a quelli che affollavano il mondo della manifattura. Vecchie ricette, insomma, per nuove realtà che sembrano destinate ad un impatto con il mondo reale della produzione che in questo momento appare difficile prevedere. Fortunatamente, però, non si sceglie neppure la strada della cosidetta “nuova subordinazione” cioè l’idea coltivata da una parte della sinistra sindacale e politica di creare un “super-contenitore” incentrato sulla dipendenza di tipo economico, tale da poter riassumere tutte le caratteristiche (e i diritti) del variegato mondo del lavoro eterodiretto (3). Si è scelta la strada del “monismo temperato”, una preferenza che si esercita più che altro nello scoraggiare le altre forme contrattuali in favore del lavoro subordinato di tipo stardard: sembra facile prevedere che questo tentativo di “mettere le braghe allo storia"(nonché alle aspirazioni delle più giovani generazioni che si riconoscono sempre meno nell’ideale di un “impiego”) alla fine verrà semplicemente aggirato dalle dinamiche sociali ed economiche. Circa invece le altre figure “atipiche” rimane incomprensibile perché il Programma non inizi con il richiedere che la normativa italiana sui contratti a termine e sul part-time sia resa coerente con la disciplina comunitaria che -per i primi- impone limiti massimi di reiterabilità dei contratti e -per i secondi- non consente al datore di lavoro di estendere l’orario autoritativamente oltre le ore stabilite. Anche la decisione di confermare l’istituto del lavoro “a progetto” appare discutibile, visto che è ormai assodato che si tratta di una costruzione legislativa priva di un significativo radicamento nella realtà produttiva (4). Resta da esaminare il capitolo più nero: quello riguardante i cosidetti “nuovi diritti” o della “cittadinanza laboriosa”. Positiva è l’intenzione (anche se formulata piuttosto genericamente) di estendere l’indennità di disoccupazione anche ai lavoratori intermittenti e saltuari. Ma al di là di questo c’è molto poco: i soliti appelli alla centralità della formazione nell’economia globalizzata (oggetto dei giusti strali di Alesina) e il ritorno al reddito minimo di inserimento, più noto come “legge Turco” per i cittadini in condizioni economiche “particolarmente disagiate”. Questo istituto fu introdotto in via sperimentale nel 1999 per le sole zone più dissestate d’Italia e poi lasciato decadere dal Polo; sembra di capire che la proposta dell’Ulivo sia, ora, quella di ripristinarlo su tutto il territorio nazionale. Senza entrare troppo nel dettaglio si tratta di una forma di basic income molto approssimativo, non solo per le miseria delle provvidenze a suo tempo erogate (490.000 vecchie lire) ma per il sistema di controlli e verifiche di tipo "quasi-panoptico” che ne fanno più un sistema di sorveglianza delle classi pericolose di tipo ottocentesco che un meccanismo di tutela di un diritto fondamentale di rango europeo (art. 34 terzo comma Carta di Nizza)(5). Va anche ricordato che il RMI è una forma di sostegno "condizionato" al mancato rifiuto di qualsiasi occasione lavorativa e che quindi si colloca nell’ambito del cosidetto “work-fare” che interpreta la tutela dei minimi vitali solo come mezzo di costrizione al lavoro(6). Insomma, per concludere, le soluzioni offerte sul piano dei “ nuovi diritti” e della ridiclinazione dello stato sociale in modo più inclusivo (e meno punitive per i nuovi stili lavorativi) sono assolutamente insoddisfacenti e comunque lontanissime dal fornire quel sostegno “esterno”, quella schermatura dalle dinamiche del mercato, che oggi rivendica la forza lavoro precaria. A una tutela nel contratto troppo legata alla camicia di Nesso del vecchio contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si aggiunge una evanescente tutela nel mercato. Su questo piano la giusta apertura di cui si diceva all’inizio alle esperienze europee ed al processo di integrazione non ha avuto fecondi riscontri. Anche se il Programma venisse attuato nella sua interezza, il nostro paese rimarrebbe lontanissimo dai modelli di "flexicurity" del Nord Europa che l’U.E., attraverso il cosidetto "Open Method of coordination" (varato con il Trattato di Amsterdam), riconosce come "best practises" nell’ambito delle politiche dell’occupazione nel vecchio continente (7). Esistono certamente varianti importanti di questa strategia, ma la ratio comune è quella di rovesciare il senso e il significato della flessibilità in modo che essa sia in qualche “autoscelta” e non imposta solo dalle esigenze delle imprese (8), una strategia che sembra- sulla scia delle storiche indicazioni del cosidetto "rapporto Supiot"(9)- combinarsi più con un pluralismo nelle forme contrattuali (sulla base comunque del principio di non discriminazione riguardo l’accesso di diritti fondamentali) che con il monismo intollerante di una sola modalità di lavoro per tutti(10), e al tempo stesso implicare un energico intervento “pubblico” di reale universalizzazione delle prestazioni welfaristiche. Nulla di ciò -neppure come aspirazione- è rintracciabile nella defatigante lettura del programma dell’Unione. Note(1) V. P.Ichino “ Se la politica dell’Unione è dire solo no” in Corriere della sera 2.2.2006 (2) Non è chiaro però come si risolva il duplice problema della rappresentanza del lavoro “ atipico” e della “ democratizzazione” delle funzioni svolte dalla contrattazione collettiva su “ delega della legge”. (3) Cfr. la proposta di iniziativa legislativa popolare leggibile nel sito www.lavorarestanca.it (4) Cfr. i contributi pubblicati nel doppio volume “Diritto del lavoro; i nuovi problemi. Scritti in onore di Matteo Persiani” Padova 2006. (5) Per l’analisi della legge Turco rimando al mio contributo nel volume curato da A. Fumagalli e M. Lazzarato “ Tute bianche” Roma 1999. (6) Cfr AAVV “ La democrazia del reddito universale “ Roma 1997. (7) V. S. Sciarra “ Fundamental rights after Lisbon Agenda” working paper Massimo D’Antona n. 65\2005; B. Caruso “ Il diritto del lavoro nel tempo della sussidiarietà” in “ Diritto del lavoro; i nuovi….” Cit. (8) V. Suivre le modèle suèdois?” in Lemonde 28.11.2005; S. Stiglitz “ Si può crescere più dell’America copiando la Svezia” La Repubblica 25.11.2005 (9)A. Supiot ( a cura di) “ Il futuro del lavoro” Carocci Roma 2003. (10)G. Bronzini Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia in Democrazia e diritto n. 2 \2005 (22/02/2006) |
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