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![]() Le istituzioni perdute del potere imperialeUltima modifica: giovedì 4 gennaio 2007 Giuseppe Bronzini Danilo Zolo, "La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Bagdad" (Laterza, 2006). Un'analisi corrosiva delle relazioni tra gli stati e del ruolo dell'Onu, considerato incapace di contrastare le volontà egemoniche dei paesi militarmente più forti. La migliore sintesi dei temi e delle prospettive della recente raccolta di saggi di Danilo Zolo (La giustizia dei vincitori Da Norimberga a Baghdad, Laterza, pp. 191, euro 16) la offre lo stesso autore nella introduzione del volume: «sia le istituzioni universalistiche sorte nella prime metà del secolo per volontà delle potenze vincitrici delle due guerre mondiali sia la giurisdizione penale internazionale non hanno dato sinora buona prova di sé. Le Nazioni unite e le Corti penali internazionali si sono rivelate incapaci, non dico di garantire al mondo una pace stabile - utopia kantiana priva di interesse teorico e politico -, ma almeno di condizionare minimamente l'inclinazione delle grandi potenze ad usare ad libitum la soverchiante forza militare di cui dispongono. Questo vale, anzitutto, per gli Usa, ormai orientati a svolgere il ruolo di potenza imperiale legibus soluta che si pone al di sopra del diritto internazionale e in particolare del diritto bellico». Sono i luoghi privilegiati dei recenti contributi dell'autore - a cominciare dal volume Chi dice umanità (Einaudi, 2000) -, ma gli accadimenti degli ultimi anni sembrano avere reso la posizione di Zolo ancora più radicale ed intransigente. Il punto di partenza è l'illusione di un superamento in via puramente «normativa» del principio di sovranità attraverso l'edificazione di ordinamenti fittiziamente al di sopra degli stati e di una «giuridificazione» del fenomeno della guerra, bandita su iniziativa del pacifismo istituzionale come crimine e - in linea di principio - punibile, da quel momento, ad opera di Corti interne o internazionali. L'ordine infranto di Westfalia Queste linee di sviluppo e di superamento del cosidetto ordine di Wesfalia da un lato sarebbero mere costruzioni ideologiche, prive di effettività giuridica e quindi contestabili nella loro validità come regole di diritto da parte di una teoria realistica del diritto internazionale, e - contemporaneamente - mostrerebbero persino nella loro architettura «universalistica» un persistente privilegio riservato alle grandi potenze che, anche in questa simulazione di un mondo kantiano, si sarebbero riservate «plus-poteri» speciali. Attualizzando le celeberrime pagine di Carl Schmitt (sia del periodo tra le due guerre che negli scritti dopo il '45), Zolo non solo ricostruisce come l'Onu non abbia in alcun modo impedito le guerre o reso più impervie le strategie aggressive degli stati egemonici, nonostante le proibizioni solenni del suo statuto, ma altresì evidenzia il carattere antidemocratico e asimmetrico dei suoi organi. Questo ordinamento è quindi al tempo stesso problematico circa la sua validità (e comunque inapplicabile proprio per domare le forze che minacciano davvero la pace mondiale) ed ingiusto nella ripartizione di poteri e competenze tra i suoi membri. L'altra via prescelta per mitigare le prerogative della sovranità, quella che con la «Dichiarazione universale» del 1948 mira a rendere soggetto del diritto internazionale l'individuo e - quindi in prospettiva - a superare la tanto discussa domestic jurisdition, inibendo agli stati ogni discrezionalità in ordine al rispetto dei diritti umani, appare a Zolo collimante, in realtà, con le altre scelte compiute nel '45. La «Dichiarazione» non solo non può disporre di strumenti giurisdizionali o di altra natura per essere qualcosa di più di un elenco di buone intenzioni, ma proietta su scala globale un insieme di pretese che sono in gran parte il frutto della sola cultura occidentale che, quindi, non possono vantare alcuna reale pretesa di universalità. Persino il testo del '48 sarebbe viziato da etnocentrismo e rifletterebbe solo l'aspirazione di una parte (le potenze occidentali) a dominare il mondo anche attraverso il proprio linguaggio e la propria cultura, nei quali l'individualismo ha un peso centrale, contestato da altre tradizioni: Caesar dominus et supra grammaticam. Il risultato di questa insensata o solo immaginata archiviazione della cruda realtà di potere che informa ancora le relazioni internazionali è una moltiplicazione delle occasioni di guerra e di aggressione che attraverso l'apparato simbolico dell'ordinamento Onu acquisiscono nuovi scenari, impensabili all'epoca in cui vigeva il cosiddetto ius pubblicum europaeum : le guerre «umanitarie», le guerre per esportare la democrazia, la classificazione di entità territoriali indipendenti come rogue states nei cui confronti tutto è possibile verso un global humanitariam regime nel quale il potere imperiale (nozione che Zolo utilizza con un significato nuovo e più complesso rispetto all'archetipo romanistico) si può muovere senza gli impacci delle regole del diritto tra gli stati. Come se non bastasse negli ultimi anni vi è stato un revival delle Corti penali internazionali, ad investitura Onu, ma finanziate, sostenute e sorrette interamente dalle maggiori potenze e in particolare dagli Usa, che mentre ospitano nel loro suolo zone di totale illegalità come Guantanamo, impongono a stati «minori», già debellati militarmente, corti come quella sui crimini nell'ex Jugoslavia, che agiscono - prive di autentica imparzialità ed indipendenza - come tribunali dei vincitori. Senza dubbio la corrosiva critica di Zolo all'attuale situazione del diritto internazionale ed anche ai pessimi esempi di una giustizia al di sopra degli stati centra il bersaglio ed individua elementi di debolezza dell'Onu (e delle decisioni che sono «coperte» dalla sua autorità) difficilmente emendabili nel breve come nel medio periodo. La simulazione di un «governo mondiale» voluta con il suo statuto, che però è ostaggio delle potenze vincitrici la seconda guerra mondiale (e oggi dell'unica superpotenza, gli Usa) ha condotto l'Onu nella situazione di scacco (ed anche di perdita di prestigio, a causa della inoperatività delle sue regole di prevenzione dei conflitti) di questi anni. E' poi innegabile l'intreccio perverso tra interventi militari di parte (Nato in Kosovo o coalizione dei volenterosi in Iraq) che vengono poi «gestiti» e amministrati in nome della comunità internazionale. Tra le misure che l'Onu adotta post festum di particolare odiosità sono, in effetti, proprio i processi imbastiti dai vincitori per riaffermare la «morale globale». Le corti super partes In verità questi esiti non erano stati previsti, come ricorda Zolo, solo da Carl Schmitt, ma anche dal suo avversario, kantiano di eccezione, Hans Kelsen che aveva prefigurato un'altra linea di sviluppo per il diritto sovranazionale dopo la sconfitta della Germania nazista. Il filosofo praghese aveva suggerito che si seguisse la strada della giustizia internazionale, attraverso Corti super partes e a carattere permanente, previa codificazione degli illeciti perseguibili: l'Onu non ha in nulla seguito questa strada e l'esempio che oggi ci fornisce di Corti ad hoc che selettivamente si accaniscono contro i solo perdenti, non può, quindi, rappresentare una smentita dell'ipotesi kelseniana. Zolo ricorda giustamente le difficoltà di decollo della Corte penale internazionale (Cpi) di Roma, ma è ancora troppo presto (la sua definitiva operatività è recentissima) per fare un bilancio di questo importante tentativo, che proprio gli Usa continuano ad ostacolare in ogni modo. Si tratta, in questo caso, di un Tribunale permanente (dotato di significative garanzie di indipendenza ed autonomia) che agisce sulla base di norme (anche sostanziali) definite con un larghissimo accordo internazionale (anche se il crimine di aggressione non è stato ancora formalizzato) e che quindi rispetta molti dei principi «classici» della giurisdizione. Comunque abbiamo altri esempi di una giustizia oltre gli stati con ottimi risultati: la Corte di Strasburgo (il cui ordinamento riguarda oltre quarantacinque paesi, non solo europei in senso stretto) ha dimostrato in questi anni attivismo garantistico e coraggio interpretativo in grado di costringere importanti Stati a mutare persino la propria Costituzione (a cominciare dal nostro paese). L'indipendenza e l'autonomia di questa Corte sono fuori discussione, l'opera dei giudici di Strasburgo figura, significativamente, come il nucleo della recente riflessione di Antonio Cassese sull'evoluzione della tutela giurisdizionale dei diritti umani (I diritti umani oggi, Laterza). Il metodo seguito da Zolo di richiamare la disciplina internazionale per mostrare quanto questa sia ignorata senza tuttavia «prenderla sul serio» pur di grande fascino e retoricamente di straordinaria efficacia lascia, talvolta, insoddisfatti. Circa le ribadite critiche alla Carta del '48, è un fatto storico che il documento fu approvato per consenso unanime dei paesi che allora aderivano all'Onu, né si può disconoscere che in esso si siano raccolte pretese individuali e collettive che storicamente hanno aspirato al rango di diritti fondamentali (a questo proposito va ricordato il recente importante volume a cura della Fondazione Basso Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10.12.1948: nascita, declino e nuovi sviluppi, Ediesse 2006). La cosiddetta Dichiarazione sugli Asian values del 1993 con la quale alcuni paesi del sud-est asiatico hanno riaffermato alcuni valori comunitari contro la «dottrina individualistica dei diritti umani» mi pare, alla fine, (come ha sempre sostenuto Amartya Sen) episodio troppo marginale per dimostrare che l'imponente movimento per il rispetto degli human rights umani sia strumentalizzato dalle pretese egemoniche della cultura occidentale. Nell'ambito della variegata scuola «postcolonialista» esistono sul punto posizioni critiche molto più penetranti, ma occorrerebbe liberarsi preventivamente dall'equivoco di fondo per cui si pretende di interpretare «positivisticamente» il Testo del '48 assumendolo più come un codice che come un campo di conflitto e di iniziativa (per un'opzione postpositivista il rinvio è all'affascinante prospettiva del saggio di Michael Blecher Law in Movement - Paradoxontology, Law and Social Movements presente nel volume curato da Janet Dine e Andrew Fagan Human Rights and Capitalism, Elgar, 2005). La Dichiarazione ha un conclamato carattere programmatico, è solo la «base» per l'elaborazione di un diritto delle genti autenticamente efficace, un elenco di temi e di questioni che si sono imposte all'attenzione dell'opinione pubblica (e giuridica) mondiale e che reclamano una soluzione su scala planetaria. Da quel momento è iniziata l'elaborazione vera e propria di uno ius cogens (cioè di regole inderogabili e applicabili ovunque) «sovranazionale»: persino in una materia così spinosa come quella della definizione dei diritti fondamentali del lavoro, nel 1998 con la Dichiarazione sui core labour rights si è raggiunto un consenso universale (cui hanno partecipato anche i sindacati, non solo gli Stati). Non è affatto necessario, per collocarsi nella corrente impetuosa degli human rights, dipingere un mondo irenico nel quale siano superati i conflitti ed abbattuti i confini nazionali. Come dimostrano le pacate riflessioni pubblicate recentemente di Seyla Benhabib (I diritti degli altri, Cortina 2006; La rivendicazione dell'identità culturale, Il Mulino 2006) si può assumere un orizzonte persistente di differenze e tensioni tra popoli ed anche l'attuale ripartizione (comunque in declino) in Stati sovrani, ma giungere egualmente a riconoscere uno spazio di tutela universalistica su questioni come il diritto di asilo e quello di «ospitalità». Nella sfera pubblica mondiale Per concludere mi pare che una auspicabile evoluzione della situazione dipenda più che altro dall'irruzione sulla scena di un attore che la scuola «realista» considera secondario (privilegiando i rapporti di forza di tipo militare), la società civile planetaria: il giudizio sferzante sulle Ong di Zolo per cui queste sarebbero condizionate in toto dal paese di origine mi pare un troppo liquidatorio; in ogni caso il consolidarsi di una rete vastissima di movimenti e associazioni che si vanno strutturando come sfera pubblica mondiale offre una visuale diversa sul presente. Nonostante la crisi della formula, i social forum hanno segnato una discontinuità storica con i modi di organizzazione della protesta e della discussione su temi di respiro globale. La «forza» di queste novità non si misura in potenza di tiro, ma è tuttavia abbastanza realistico attendersi una spinta produttiva verso radicali mutamenti nelle relazioni internazionali (il libro che fornisce una buona ricostruzione della discussione su questo tema è quello curato da Philip Alston Non state-actors and human rights, Oxford University Press 2005). Non ci si può limitare a proporre di conferire uno spazio maggiore alla diplomazia e al dialogo tra Stati, minimizzando così ogni iniziativa che non passa attraverso i governi, senza concedere troppo ad una metodologia che Ulrick Beck (Lo sguardo cosmopolita) ha definito «nazionalista» perché incapace di cogliere e valorizzare i fenomeni che non hanno più una fonte statale. La strategia dei diritti umani con la progressiva codificazione di uno ius cogens sanzionabili da parte di Corti (indipendenti, permanenti e autonome) sovra-nazionali rimane una prospettiva che potrebbe non essere solo una via di fuga utopistica dagli orrori delle guerre «umanitarie» se verrà accompagnata da una più convinta determinazione della società civile mondiale, e che, d'altra parte, costituisce l'esatto opposto di quei processi che sono stati costruiti secondo modelli che difettano dei quei requisiti di imparzialità e terzietà, senza i quali - come ricorda Zolo -, è improprio parlare di «giurisdizione» in senso moderno. da "Il Manifesto", 13 Luglio 2006 |
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