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Riformisti vo' cercando

Ultima modifica: venerdì 22 giugno 2007

“Secondo una vulgata molto diffusa a sinistra ed in particolare nelle sue componenti “più di sinistra” - scrive Giuseppe Bronzini - gli anni 90 sarebbero stati, in Italia ma anche nel resto d’Europa, un lungo periodo di regressione connotato da ripetuti interventi di deregulation nel diritto del lavoro. Ma è davvero così?

Giuseppe Bronzini

Premessa: nostalgia e politica

“Secondo una vulgata molto diffusa a sinistra ed in particolare nelle sue componenti “ più di sinistra” gli anni 90 sarebbero stati, in Italia ma anche nel resto d’Europa, un lungo periodo di regressione connotato da ripetuti interventi di deregulation nel diritto del lavoro, non adeguatamente contrastati da un’opinione pubblica ancora ostaggio delle chimere liberiste e dell’ideologia della flessibilità. Questo ciclo oscuro di abbandono dei principi costituzionali della Carta del 48 e in particolare della sua “norma simbolo” che stabilisce come cemento e fondamento della Repubblica “ il lavoro” avrebbe trovato il suo apice nella “ legge Biagi” nella quale le linee precedenti di limatura dei diritti fondamentali dei dipendenti avrebbero trovato una completa sistemazione nella balkanizzazione delle tipologie contrattuali e nell’abbandono della centralità del lavoro subordinato di tipo tradizionale con i connessi effetti devastanti sia sul fronte della rappresentanza sindacale che nella “ tenuta” dei livelli consolidati di prestazioni e servizi offerti dallo Stato sociale. Solo nella lotta per la difesa dell’art. 18 dello Statuto del 1970 e, poi, con la caduta del Governo Berlusconi si sarebbero ripristinate le condizioni per reinvertire il processo, contrastare il fenomeno emergente della precarietà e tornare al modello “ costituzionale”.

“Certamente la mia è una ricostruzione molto semplificata e, forse, di comodo ma mi pare difficilmente contestabile che quando, a “ sinistra della sinistra”, si chiede una “ svolta nel lavoro”(1 ) in genere si ignorano ipotesi e tentativi emersi negli aborriti anni 90 ( ed anche durante gli anni del governo Berlusconi): il colpo di spugna dovrebbe così traghettarci di nuovo, come per incanto, al mondo “ com’era”, dominato dalla classe lavoratrice stabile, impiegata in aziende di medio-alta dimensione, con una professionalità definita ed etichettabile contrattualmente con precisione, saldamente ancorata alle organizzazioni “ confederali” emerse nel dopoguerra……

Se qualcuno tentasse una simile operazione “ nostalgica” per quanto riguarda il sistema politico(proponendo il ripristino della proporzionale nelle forme precedenti i referendum) verrebbe preso per visionario, non meno di chi tentasse di rilanciare il “ compromesso storico” nei modi originari, ma in materia di lavoro la rimozione di un quindicennio di elaborazione teorica e di sperimentazione sociale in nuovi conflitti e rivendicazioni dimostra un ben diverso appeal. Il tutto è miscelato da una sostanziale metodologia “ nazionalista” che ritiene che, nonostante il processo di integrazione economica e sociale dell’Europa sia progredito enormemente ( più lenta quella istituzionale, anche se non sul fronte dei diritti fondamentali per il quale è operante da tempo una federalizzazione comunitaria della materia), il nostro paese possa “ fare da solo” e, in piena autarchia, procedere a riscrivere le regole del gioco.

“L’Unione europea non è ,quindi, quasi mai vista come una opportunità e una risorsa , ma costantemente come un ostacolo per i virtuosi progetti nazionali di ritorno “ all’antico”.

Il decennio scomparso: teoria garantista e nuovi conflitti sociali negli anni 90

“La mia impressione è che una decisa ripresa di un pensiero riformista all’altezza delle attuali modalità produttive e degli stili di vita egemoni e di una connessa mobilitazione efficace da parte dei movimenti sociali (2 ) presuppongano la fine della “ rimozione” di quanto si è cercato di mettere in campo nel passato quindicennio. Si scoprirà allora un cantiere di ricerca e di immaginazione istituzionale e sociale ancora più che attuale per trovare una risposta di segno garantista ai problemi di tutela e di protezione dei “ lavori” in Italia così come in molti altri paesi europei.

“Dal punto di vista della ricostruzione storica la stagione del diritto della “ flessibilità e dell’occupazione “ inizia molto prima degli anni 90; alcuni provvedimenti sulla mobilità e sulle crisi aziendali sono addirittura adottati alla fine dei gloriosi seventies . Una norma strategicamente importante, nel ridimensionare la assoluta prevalenza del rapporto a tempo indeterminato, è la normativa del 1987 che autorizza i sindacati a definire ulteriori clausole di assunzione a termine oltre quelle molto restrittive e tassative fissate dalla legge del 1962 in materia. E’ certamente curioso che in grandi comparti come la Rai , le Poste e le FFSS solo all’inizio del terzo millennio si siano utilizzati in grande stile questi nuovi canali di reclutamento.

“Comunque gli anni 90 iniziano con due leggi che completano in realtà il nucleo di diritti, appannaggio del lavoro dipendente. Nel 1990, per evitare un referendum sull’art. 18 promosso da Democrazia proletaria, viene approvata la legge n.108\90 che “ generalizza” il principio della giusta causa per i licenziamenti, anche se le conseguenze , sotto i 15 dipendenti, rimangono piuttosto limitate ( risarcimento da 2,5 a sei mensilità). In ogni caso si tratta di una legge di portata simbolica notevole, che consente oggi all’Italia- almeno in questo campo- di essere rispettosa delle disposizioni della Carta di Nizza che proibiscono il licenziamento ingiustificato.

“Altra legge ( il cui “ valore “ giudiziario è invece a tutt’oggi rilevantissimo) interviene sul fronte dei licenziamenti collettivi ( più di cinque dipendenti entro l’anno) obbligando il datore di lavoro ad oneri procedimentali e di confronto con le OOSS molto impegnativi, a pena di nullità del recesso. Quel che emerge dalla normativa del decennio precedente, da quest’ultima legge e da altri provvedimenti ( part-time) adottati nella stagione è un modello che è stato dalla dottrina definito come di “ garantismo collettivo”, che affida al sindacato ( maggiormente rappresentativo ) il ruolo di “ deroga” o di integrazione alla legge finalizzato a trovare soluzioni socialmente accettabili o ad evitare un eccessivo ricorso a contratti non di tipo standard.

“Certamente la legge Treu del 1997 prosegue in questa direzione abolendo la cosiddetta presunzione di nullità dei contratti a termine ripetuti in modo abnorme nel tempo e favorendo in vario modo il reclutamento, non in modo stabile, di manodopera, soprattutto con i contratti di tipo “ formativo”.

“Ma l’importanza d iquesta legge nella storia del diritto del lavoro italiano è stata ingigantita. Ad esempio la creazione della figura nuova contrattuale del lavoro interinale è piuttosto importante perché rompe la tradizionale unità tra soggetto che riceve e la prestazione di lavoro e soggetto che è responsabile ( nei confronti dello Stato e del soggetto impiegato) per questa attività, attivando una preoccupante triangolazione di rapporti. Tuttavia la legge del 1997 fu una legge di compromesso che stabilì molto nettamente il principio di parità di trattamento tra lavoratori pleno iure di una impresa e soggetti che vi lavorano solo in via transitoria; a questi ultimi la legge duplica addirittura i poteri di contrattazione e i diritti sindacali. Infine il lavoro interinale è per definizione più caro ( occorre pagare l’aggio alla società di fornitura) e pertanto la sua espansione è limitata. A tutt’oggi le cause promosse dai lavoratori interinali sono rarissime e la loro quota sul totale della forza lavoro impiegata si è stabilizzata intorno al 3%.

“Il quadro diventa però più allarmante e complicato con l’emergere di forme di reclutamento della manodopera che non si rapportano più allo schema del lavoro “ alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” ( art. 2094 c.c.) e che invece utilizzano la figura del lavoro autonomo e del lavoro “ coordinato e continuativo”( comunque al di fuori delle architetture garantistiche erette per proteggere il lavoro “ subordinato” ) per le quali vale il criterio della più ampia libertà contrattuale: “ qui dit contractuel dit juste”: né lavoro straordinario, né disciplina sui licenziamenti, né giusto compenso etc… . Un più forte ricorso alle modalità “ atipiche “ di contratto insieme all’espansione del lavoro “ autonomo” fanno così dubitare della “ tenuta “ del sistema nel quale l’eccezione minaccia di diventare regola. A questo si accompagna una crisi della rappresentanza sindacale: le associazioni dei lavoratori , come detto, vengono gravate da compiti tradizionalmente estranei al loro campo d’azione ( ad esempio l’accertamento delle situazioni che legittimano un licenziamento collettivo o i criteri di scelta die lavoratori in esubero) che finiscono per renderle controparti di singoli o gruppi di lavoratori. La riforma del 1993 con l’elezione delle RSU nei luoghi di lavoro finisce con l’esporre le Confederazioni ad accuse di antidemocraticità visto che esse si riservavo comunque il 33% degli eletti; la moltiplicazione delle tipologie contrattuali gioca, inoltre, contro il monopolio del potere di contrattazione in capo a sindacati radicati sopratutto nelle grandi fabbriche.

“Ora sono tutti questi problemi- lavoro subordinato-lavoro autonomo- ;lavoro tipico- lavoro atipico; rappresentanza confederale- rappresentanza sul luogo di lavoro- rappresentanza per gruppi professionali- ancora irrisolti. Quel che vorrei ricordare sono, invece, le opzioni coraggiose di una certa cultura garantistica, alcune aperture istituzionali e molte iniziative esemplari e pionieristiche di “movimento” che, negli “ orribili “ anni 90, seppero giocare la carta dell’innovazione contro la logica dell’arroccamento nostalgico.

Proposte teoriche, spunti istituzionali e lotte degli anni 90: il “ gusto” dell’invenzione

“Andiamo per ordine. Il primo ad accorgersi del “ problema “ dell’espansione del lavoro autonomo fu Pietro Ichino, proprio agli inizi degli anni 90 (3 ): il giuslavorista milanese individua immediatamente un problema di sproporzione tra il “ pianeta delle tutele” e il paradiso “ contrattuale “ del lavoro non dipendente; mostra però che il sistema rigido di tutele, incentrato solo su limiti, barriere, divieti, finisca per stare troppo stretto ( non solo per ragioni fiscali) ad una forza lavoro altamente dinamica e professionalizzata ( ancora non si parlava di knoledge worker), per la quale accesso al sapere ( diremmo con un linguaggio post-operaista) e all’informazione, tutela del reddito nei periodi di transizione ed altre modalità di protezione nella sfera dei servizi sono ben più importanti. Ichino metteva quindi in discussione la perdurante validità di una summa divisio nel “ lavoro” tra autonomia e subordinazione modulata su superati schemi produttivi di tipo gerarchico e piramidali, aprendo ad un nuovo orizzonte entro il quale riaffrontare il sistema delle tutele in modo più razionale e complessivo.

“Fondamentale fu anche il contributo di Massimo D’Antona nel 1995 (4 ) nel quale si mostrava l’intenibilità di una soluzione che continuasse ad affidare alla giurisprudenza l’opera di equa ripartizione dei diritti tra lavoratori. Riconosciuto che i giudici ormai- allontanandosi sempre di più le attività lavorative da quelle tipicamente esecutive del modo di produzione fordista- godevano di una crescente discrezionalità, D’Antona giungeva al cuore del problema: quali diritti e quali garanzie attribuire a soggetti che operavano con modalità irriducibili allo schema classico del lavoro “ sotto direzione altrui”?. Il giuslavorista , poi assassinato da rivoluzionari immaginari, giungeva quindi chiaramente a descrivere un modello “ pluralistico” di tutele nel quale il lavoro non dipendente non dovesse essere riassorbito come “ variante anomala” nella grande e unica famiglia dei dipendenti pleno iure . Questa discussione si combina e si arricchisce con la riflessione sullo spazio dei lavori “ atipici” in senso stretto ( part-time, a termine, di formazione lavoro): molti autori sembrano recepire in un appassionato dibattito su “ lavoro-lavori” tenutosi nel corso della prima metà degli anni 90, le indicazioni di altri paesi come l’Olanda nella quale il sostegno statale a modalità meno totalizzanti di partecipazione produttiva ( soprattutto part-time ) avevano consentito una straordinario incremento del tasso di occupazione della popolazione, in specie femminile , senza traumi sociali. Ci si chiedeva se il vecchio regime delle ipotesi eccezionali per i contratti a termine fosse mantenibile in contesti nei quali le fluttuazioni le oscillazioni dei mercati diventano così frequenti (5 ). Ancora Pietro Ichino nel 96 con il volume “ Lavoro e mercato” (6 ) finisce con il dubitare che si possa risolvere ogni questione agendo “ sul contratto” e non in una stretta correzionale con gli interventi sul “mercato”, dalla formazione al sostegno al reddito nei periodi di transizione tra varie occupazioni. Anche se il volume del giuslavorista era molto squilibrato in inutili polemiche contro la super-protezione degli insiders, il tema dell’ammodernamento e della razionalizzazione del welfare italiano emergeva con una certa forza. Nello stesso periodo sembra avvenire un miracolo; su iniziativa del più grande sindacato italiano un gruppo di autorevoli giuslavoristi; Giorgio Grezzi; Nanni Alleva, Massimo D’Antona e tanti altri (7 ) si cimentano in “ prove di scrittura” per la riforma del mercato del lavoro nei suoi vari aspetti; D’Antona e Alleva concentrano la loro attenzione sulla disciplina del lavoro autonomo “ eterodiretto” o comunque economicamente dipendente giungendo però a soluzioni opposte. Una straordinaria eco ebbe poi il volume curato da Andrea Fumagalli e Sergio Bologna sul “ lavoro autonomo di seconda generazione” (8 ) nel quale le buone ragioni di questo emergente settore vengono indagate a fondo e proiettate come la “ questione” del lavoro in Italia. Le 10 tesi di Sergio Bologna per la definizione di uno “statuto” di questo gruppo sociale si fondano sul rilievo che su parametri fondamentali come la “ durata e contenuto della prestazione, la percezione del tempo e dello spazio,l’identità professionale, le risorse per il mantenimento, la presenza nel mercato etc. “ questi soggetti si distinguono per comportamenti ed aspettative in modo radicale dal lavoratore classico; in quel periodo la CGIL apre la sua categoria “ atipica “ il Nidil il cui oggetto prioritario di interesse sarà, però , proprio questa nuova tipologia contrattuale.

“Ora quel che vorrei sottolineare è come questa energia teorica abbia saputo ( unitamente alla prime mobilitazioni) comunque tradursi in tensione salutare verso riforme istituzionali. La riflessione sul lavoro autonomo di seconda generazione e sulla costellazione dei “ lavori” porta addirittura all’approvazione in un ramo del Parlamento di una legge ( la cosiddetta legge Smuraglia) che assegna alcuni diritti fondamentali ( anche di natura contrattuale e\o sindacale) ai collaboratori coordinati e continuativi.Analogamente il dibattito sulle forme di rappresentanza porta al successo di un rerefendum ( parzialmente) abrogativo dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori e quindi all’approvazione in un ramo del Parlamento di un disegno di legge ( cosiddetta Legge Gasperoni) di democratizzazione delle relazioni tra lavoratori e loro associazioni secondo accettabili criteri di competizione pluralistica.

“Le proteste dei Cobas non restano pertanto inevase, ma cercano di penetrare nel sistema. Ancora, il confronto su tutele nel mercato e nel contratto conduce al varo della cosiddetta “ legge Turco” sul reddito minimo di inserimento. Sebbene si trattasse una legge sperimentale , operante in solo 23 zone disastrate dal paese e concedesse un sussidio ridicolo di lire 500.000 mensili ( accompagnato da controlli disciplinari sui beneficiari di tipo panoptico) comunque la legge Turco costituiva un primo ( ed allo stato l’unico) riconoscimento dello ius ad vitam che gli altri paesi europei ( tranne la Grecia) avevano da tempo acquisito al patrimonio dei loro cittadini.

“Ma già nel 1998 emergevano nuove forme di conflitto, con le cosiddette “ Tute bianche”, che avevano come loro programma il basic income, il diritto all’accesso alla cultura e al sapere, la cittadinanza come luogo possibile di autogestione collettiva delle risorse pubbliche e di democratizzazione del welfare state, attraverso azioni soprattutto di tipo simbolico-spettacolare (9 ). Il riformismo e l’apertura di alcuni ambienti intellettuali sembrava combinarsi bene con le capacità di conflitto non meramente difensivo: i temi della rappresentanza sindacale e dei diritti ” di quarta generazione” dimostrano quanto le istanze di base riuscissero a penetrare agevolmente nei luoghi istituzionali.

L’ingresso in campo dell’Europa

“Ma la fine degli anni 90 è, soprattutto, la stagione nella quale sono emerse nuove strade garantiste sul fronte dell’Unione europea. Volendo essere ipersintetico, mi limito a segnalare la grandi tappe del rilancio e dell’aggiornamento del “ modello sociale europeo”

  • nella metà degli anni 90 compaiono le direttive approvate tramite accordo sindacale europeo. In particolare quella sui contratti a termine stabilisce chiaramente la linea della tutela “ antidiscriminatoria”: piena libertà di scelta dei casi cui ricorrere alla stipulazione dei contratti a termine ( purchè le ragioni siano specifiche e quindi consentano una loro verifica giudiziaria), ma limiti alla loro reiterabilità nel tempo. Non si può essere “ a termine” per sempre

  • nel 1999 viene approvato, per conto della Commissione europea, il cosiddetto “ rapporto Supiot “ (10 ) che definisce una strategia europea di difesa dei “ lavori” che integra protezione nel mercato con tutela “nel rapporto” secondo un modello apertamente pluralistico detto “ a cerchi concentrici”, un piano delle tutele del welfare ( soprattutto basic income e formazione permanente continua, ma anche incentivazione al cambiamento delle attività o per forme di discontinuità nell’attività lavorativa), un secondo delle garanzie per specifiche forme contrattuali ( lavoro autonomo eterodiretto, part-time, tele-lavoro etc), e, infine, la sfera delle prerogative del “ classico “ lavoro subordinato. Questa schema verrà recepito ( anche se con qualche prudenza circa i trattamenti ) nel progetto di legge Amato-Treu presentato durante il governo Berlusconi.

  • nel 200O viene varata la Carta di Nizza , costruita attorno meta-diritto del rispetto della dignità personale; il Bill of rights europeo contempla non solo i tradizionali diritti del lavoratore subordinato, ma anche i principali diritti di nuova generazione che assicurano inclusione e valorizazione della capacità e delle opportunità del “ cittadino laborioso” . Per ius receptum delle due Corti europee la Carta costituisce ormai un parametro di giudizio operante per verificare la legittimità della normativa comunitaria e di quella nazionale applicativa della prima (11 ).

  • Nel 2000 viene varata anche la Lisbon Agenda : la tutela del lavoro da questo momento non può esser più vista come la statica protezione di diritti che derivano da un rapporto in corso ma come la valorizzazione della capabilities individuali , come eguaglianza di opportunità di ognuno di scegliersi il più possibile il “ proprio “ lavoro e la propria modalità di partecipazione alla sfera produttiva sociale (12 )

  • Sempre in questi anni partono le nuove procedure del cosidetto open method of coordination che accertano, sulla base di obiettivi e metodi di stima condivisi, quali siano le best practises a livello europeo nel coniugare la sicurezza e le opportunità dei soggetti e la competitività economica. Le procedure dell’OMC selezionano sistematicamente i paesi del Nord europa; nasce il dibattito sulla flexicurity come nuovo modello emergente per mediare tra flessibilità e tutele sociali. I nuovi diritti, basic income e diritto alla formazione permanente e continua, vengono dipinti come il “ segreto” della flexicurity; la rigidità dei sistemi di tutela comincia ad essere vista come ostacolo all’innovazione e come fattore di “ intrappolamento “ dei soggetti in biografie non volute (13 ).

Conclusioni “settarie”

“Mi chiedo, quindi, in conclusione dove siano finite oggi in Italia le tante e coraggiose sollecitazioni di un innovativo e anticipante riformismo nazionale ( coadiuvato dalle spinte dal “ basso” su parole d’ordini “difficili” ma che guardavano al futuro) ed i cantieri della ricerca che l’Europa è riuscita, nonostante le sue attuali difficoltà istituzionali, a tenere sempre aperte. Sembrerebbe, oggi, che le opzioni in campo siano, alla fine, queste per lo meno nel breve periodo:

  • abrogare la legge n. 30, il che- come ha scritto correttamente Sergio Bologna- porterebbe solo ad azzerare quei pochi diritti che sono stati concessi agli ex cococo oggi cocopro. L’abolizione delle nuove forme contrattuali “ precarie “ previste nel provvedimento, secondo stime recenti del Il sole 24 ore, coinvolgerebbe poche centinaia di persone

  • mettere tutti i “lavori” in un unico super-contenitore ( una nuova “subordinazione”) che annulli differenze e specificità, costringendo tutti a lavorare in una unica maniera (14 ). Questa grottesca semplificazione, per mano del legislatore, delle molteplicità produttive ( ed anche delle aspirazioni soggettive) dovrebbe per giunta avvenire in regime di “ autarchia”, visto che è totalmente fuori dal dibattito europeo.

  • intanto ( siamo convinti non per mancanza di buona volontà ma per la forza di contrasto del partito dei “ conservatori” ) si opera , nelle cabine di comando governative , solo per rendere più care ( non più garantite e protette ) le collaborazioni autonome e per cercare di allargare la sfera di coloro che sono coperti ( tra i dipendenti) dai rischi di disoccupazione o su altre iniziative “ minori”, nonostante l’esistenza di insperati fondi aggiuntivi per la spesa sociale. Le prospettive racchiuse nel disegno di legge “ Amato – Treu” (della scorsa legislatura ) non sono più valide? Esiste un piano ed una strategia per avvicinare, sia pure con la necessaria gradualità, il nostro welfare ai modelli del Nord-Europa ? Qualcuno si è accorto che la Commissione europea intende varare entro l’anno la definizione di “ principi comuni” in materia di flexicurity?(15 ). Un’opzione “ riformistica” di alto profilo finisce con l’ affidarsi alle pressioni europee: qualche sentenza di condanna dell’Italia da parte delle Corti sovranazionali perché non ha una normativa sullo ius ad vitam , perché non assicura il “ contenuto essenziale “ del diritto alla formazione permanente e continua “ o l’accesso ad efficienti e gratuiti servizi di collocamento o non garantisce una soddisfacente difesa dell’ambiente ( prerogative previste dalla Carta di Nizza e dalla Carta sociale europea )?

“Se la società civile e i “ nuovi movimenti” finalmente accettassero questa dimensione e ne costruissero le “ occasioni “, non sarebbe, poi, troppo difficile sanzionare l’inerzia italiana .

Note
  1. V. la campagna “ stop precarietà” e il documento che nello scorso Autunno convocò il corteo di roma contro la precarietà
  2. Mi riferisco soprattutto all’area innovativa della Mayday, alla quale è diretto in primis il saggio di Sergio Bologna “Uscire dal vicolo cieco. Indizi di coalizione nel lavoro postfordista” ospitato in questo sito.
  3. P. Ichino “ La fuga dal lavoro subordinato” il Democrazia e diritto n.1\1990
  4. V. M. D’Antona “ limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale “ in Arg. dir. lav .n. 1\2005
  5. I due Convegni dedicati da MD a queste questioni sono raccolti in ( a cura di F. Amato) “ I destini del lavoro” Milano 1998; e in ( a cura di F. Amato e G. Bronzini) “ A 25 anni dallo Statuto : quale futuro per il diritto del lavoro?” in Quaderni n. 1\1996 Riv. Critica dir. del lav.
  6. V. P. Ichino “ Lavoro e mercato” Milano 1996
  7. ( a cura di G. Grezzi ) “ La riforma del mercato del lavoro “ Roma 1995
  8. S. Bologna e A. fumagalli “ il lavoro autonomo di seconda generazione “ Milano 1997
  9. V. ( a cura di A. Fumagalli) “ Tute bianche” Roma 1998
    10) V. ( a cura di A. Supiot ) “ Il futuro del lavoro” Roma 2003
    11) Rinvio a ( a cura di G. Bronzini e V. Piccone ) “ La Carta e le Corti” Taranto 2007
    12) Per una ricostruzione di questi passaggi v. B. Caruso “ Occupazione, formazione e capability” in corso di pubblicazione sul Gior, dir. lav. e rel. ind.
    13) Su questo tema v. lla rubrica in questo sito“ FlexEuropa.
    14) Su questa proposta rinvio a G. Bronzini “ generalizzare i diritti o generalizzare la subordinazione “ in Dem. e dir; v. anche S. Mattone “ oltre la precarietà” in Quale giustizia n. 6\2006
    15) Rimando al mio intervento pubblicato in questo sito: Flexicurity for all? c.r.s.