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Lo scenario per il nuovo secolo

Ultima modifica: giovedì 13 luglio 2006

Andrea Colelli

«Intramontabile simulacro, sempre o vagheggiato o rimpianto dagli italiani, e da quelli del sud particolarmente: l’ordine. Mai avuto: ma, per incredibile inganno, ricordato. C’era. Non c’è. Bisogna farlo tornare. Perciò i partiti d’ordine, gli uomini d’ordine: che possono farlo tornare» (L. Sciascia, I pugnalatori)

«Il delitto consiste nella perfezione di questa specie di modello ideale che si vuole sostituire alla realtà e al contempo all’illusione» (J. Baudrillard)

Dagli anni settanta del novecento, si è coniugato il paradigma della necessità di rafforzare i poteri del premier, quale antidoto limitativo di alcune anomalie italiane (l’instabilità istituzionale e il trasformismo), che, presenti e bisognevoli di cure, non sembrano risolvibili attraverso l’attribuzione al Presidente del Consiglio di un ruolo di supremazia nei confronti degli altri organi costituzionali. Recentemente è avvenuto uno scatto ulteriore attraverso un progetto, di origine governativa, che si è proposto il traguardo ben più ambizioso, e preoccupante, di riformare l’intero ordinamento della Repubblica.

La finalità dichiarata della riforma approvata nella XIV legislatura è stata «assicurare stabilità e autorevolezza al governo, realizzare un sistema fondato sulla responsabilità degli eletti verso gli elettori, escludere ogni possibilità di modificare la maggioranza in corso di legislatura». Una riforma tesa al rafforzamento dell’autorevolezza delle istituzioni statali, erosa dall’alto dalle crescenti competenze dell’Unione Europea e dalle cosiddette istituzioni della globalizzazione (Allegretti, 2002) e ridefinita dal basso attraverso i processi di regionalizzazione in atto.

Si è da più parti sostenuto che, già in occasione delle elezioni politiche del maggio 2001, la presenza del nome dei due candidati alla Presidenza del Consiglio dei due schieramenti sulla scheda elettorale abbia costituito una elezione «quasi diretta» del Presidente del Consiglio. Ad ulteriore conferma dell’evoluzione in atto è stato portato ad esempio il processo di riforma dei sistemi elettorali degli enti locali, avviato a partire dal ’93, e la nuova forma di governo regionale delineata con la legge costituzionale n. 1/1999. Se tali sommovimenti costituzionali sembrano essere stati il terreno di coltura e il banco di prova per lo sviluppo della cultura maggioritaria, che non ha tardato ad assumere connotati personalistici, appare da dimostrare che un sistema più o meno funzionante a livello locale, dove il collegamento cittadino-istituzione è più immediato, sia esportabile su scala nazionale. Si è peraltro rilevato come la forma di governo regionale rappresenti «un unicum nel panorama comparatistico, anche se la logica che la sottende è di tipo omologante: […] la concentrazione monocratica del potere supportata dall’investitura popolare» (Di Giovine, 2003).

Nei rapporti fra organi costituzionali che il disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione prefigura v’è qualcosa di più profondo e radicale di un cambiamento della forma di governo. Il mutamento è così deciso da determinare un’alterazione degli equilibri di tale portata da incidere sulla stessa forma di Stato. Si vedono così confermate le preoccupazioni adombrate da Elia, il quale, nel febbraio del 2002, avvertiva come già dai primi cento giorni di Governo Berlusconi, prendesse corpo, attraverso una legislazione sibi et suis, una interpretazione del principio maggioritario, inteso come illimitato e insofferente di ogni vincolo, «incompatibile con la concezione di democrazia accolta dal costituzionalismo occidentale», che, al contrario, «prevede robusti argini e contrappesi al potere della maggioranza» (Elia, 2002). L’esito finale della riforma sembra essere proprio «l’uscita [...] dallo stato di diritto democratico. Non è solo la democrazia, infatti, a risultare annichilita: di essa una parvenza (svuotata di contenuto) in qualche modo rimane; del costituzionalismo, viceversa, non rimane assolutamente nulla», dal momento che l’obiettivo della riforma è esattamente quello di «liberare il potere da limiti e controlli» (Carlassare, 2003).

Non si è neppure evitato il rischio del comparatismo; ci si è caduti in pieno, prendendo «pezzi» diversi da alcune forme di governo tutte compatibili con lo stato di diritto democratico e costruendo un «ibrido» che conduce fuori da ogni forma di stato contemporanea. La smania di omologazione ai modelli stranieri più celebrati ha prodotto sforzi d’imitazione che hanno tuttavia condotto a modelli unici. Così ad esempio non si è tenuta in gran conto quella differenza «sottile, ma in realtà profonda fra un capo dell’Esecutivo che tragga la sua legittimazione da un’investitura personale e che crei attorno a sé una maggioranza parlamentare che lo sostiene, e un capo dell’Esecutivo che sia investito nella carica in quanto espressione di una maggioranza parlamentare che lo sostiene. È la differenza che corre tra una democrazia tendenzialmente plebiscitaria fondata sul potere personale, e una democrazia maggioritaria radicata in un sistema di partiti che riacquistino la funzione costituzionale di strumenti attraverso cui i cittadini concorrano con metodo democratico a determinare la politica nazionale, secondo il dettato dell’art. 49 della Costituzione» (Onida, 1995).

È da tempo invalsa l’idea che il sistema parlamentare maggioritario fornisca un miglior rendimento in termini di stabilità, efficienza e democraticità, quanto alla scelta dei governi, alla chiara attribuzione delle responsabilità e al ricambio alla guida dell’Esecutivo, rispetto al sistema parlamentare non maggioritario, che lascerebbe ai partiti un forte potere di mediazione. Tale giudizio, assoluto e atemporale, costituisce il sostrato di quell’accostamento abile, ma «un po’ truffaldino» (Pinelli) del regime parlamentare italiano a quello inglese.

Nella forma di governo parlamentare maggioritaria, affermatasi nelle società democratiche omogenee e caratterizzate da sistemi politici bipartitici o di tipo bipolare, l’esistenza di una chiara maggioranza e la netta distinzione di ruoli tra maggioranza e opposizione ha comportato la formazione di governi stabili e omogenei, tendenzialmente di legislatura. Tuttavia, il governo si è configurato come un comitato direttivo dell’attività parlamentare, nel quale il primo ministro gode di una forte leadership, ma non è inamovibile: nominato in quanto leader della maggioranza e non eletto direttamente dal corpo elettorale, questi può essere sostituito, in casi eccezionali, nel corso della legislatura, com’è accaduto nel 1990 in Gran Bretagna per la Thatcher; il mandato a governare nelle democrazie maggioritarie è al partito non alla persona. In sostanza, preme rilevare come, nelle più recenti esperienze europee, nonostante si sia verificata una forte verticalizzazione della decisione, «la personalizzazione della politica e il declino della mediatizzazione partitica non hanno provocato una trasformazione delle forme di governo parlamentari razionalizzate in modelli incentrati sull’elezione popolare diretta del premier e meno ancora ne legittimerebbe il potere di appellarsi in via esclusiva all’elettorato contro la maggioranza parlamentare» (Pinelli, 2003).
In tali sistemi, l’alternanza alla guida del potere esecutivo rappresenta un fattore fisiologico. A tal fine, viene attribuito all’opposizione il potere di presentare un programma alternativo a quello del governo e spazi garantiti nell’ambito del lavoro parlamentare, la presidenza di organi di controllo e di vigilanza, nonché poteri di controllo nei confronti delle decisioni della maggioranza. Inoltre, quali contrappesi al potere della maggioranza, sono previsti organi di garanzia indipendenti e maggioranze qualificate per le decisioni importanti.
Il progetto del Governo Berlusconi, invece, risulta carente nel riconoscere anche all’opposizione un adeguato statuto di poteri e di garanzie. Lo statuto dell’opposizione (come è chiamato il complesso delle attribuzioni riconosciute a chi non è legato al governo da rapporto fiduciario) è appena evocato. A nessuna conseguenza pratica effettiva sembrerebbe, peraltro, portare l’inclusione in costituzione di norme a garanzia di tempi e spazi per l’opposizione o di partecipazione alla determinazione degli ordini del giorno delle assemblee. Si tratta di norme già contenute, e poco osservate, nei regolamenti parlamentari, la modifica dei quali rimarrebbe, nel sistema maggioritario costituzionalizzato dalla proposta in esame, ad esclusivo appannaggio della maggioranza.

Da più di vent’anni serpeggia il mito delle riforme costituzionali, invocate come possibile soluzione per risolvere i problemi dell’ordinamento e della convivenza collettiva. In tale clima si è sviluppato e ha proceduto speditamente il progetto di anomala iniziativa governativa, volto a dare un nuovo documento costituzionale allo stato italiano. «Il mito consiste nel riversare la cultura in natura, o almeno il sociale, il culturale, l’ideologico, lo storico in “naturale”: ciò che non è altro che un prodotto della divisione di classe e delle sue conseguenze morali, culturali, estetiche, è presentato (enunciato) come “scontato”; i fondamenti del tutto contingenti dell’enunciato diventano, per effetto dell’inversione mitica, il Buon Senso, il Buon Diritto, la Norma, l’Opinione Corrente, insomma l’Endoxa (figura laica dell’Origine)» (Barthes, 1988). La dimensione del mito può aiutare, nel breve e medio periodo, ad imbrigliare e confondere le masse. Può aiutare chi non è dedito all’agire politico e alla mediazione tesa alla difesa dell’interesse collettivo, o forse chi scambia la politica per un fatto personale da risolversi in una ristretta cerchia di accoliti, con i quali definire regole e obiettivi, spartire luoghi e strumenti. Conseguentemente, il mito giustifica la messa «in votazione», più che «in discussione» in Parlamento (Bilancia, 2004), e l’approvazione di riforme a stretta maggioranza governativa, con la violazione di «una vera e propria metanorma consuetudinaria posta a base delle revisioni costituzionali» (Ruggeri, 2004). Legittima il passaggio ad una «democrazia immediata – supportata da formule elettorali accentuatamente distorsive – con al vertice un “monarca repubblicano”» (Di Giovine, 2004).

Il progetto berlusconiano sembra, dunque, configurare un capo dell’Esecutivo nelle vesti pericolose di depositario della stabilità, pur essendo in presenza di governi di coalizione ancora assai articolati. Un’impostazione che va oltre la consueta vulgata relativa alla necessità di rafforzare l’Esecutivo, che, in ossequio all’ossessione dei ribaltoni, ha indotto a sacrificare la democraticità del processo decisionale sull’altare dell’efficienza e della governabilità. Il problema è che non si conosce la costituzione e si attribuiscono ad essa colpe che sono della classe politica che non ha voluto organizzare tempestivamente almeno le istituzioni previste dal costituente del 1948 ed ora ha «deciso di cambiare addirittura la forma dello stato» perché «alcuni astuti politici hanno messo sul piatto della bilancia la minaccia della secessione» ed altri hanno scambiato spinte populistiche per intenti progressivi (Casavola, 2004). Si tratta di un anelito che coinvolge anche ampi settori del centrosinistra che, agli inizi della XIV legislatura, hanno prodotto almeno tre disegni di legge di revisione costituzionale della forma di governo assai distanti tra loro per filosofia e impostazione, sintomo dell’estrema incertezza e diversità di intenti che anima le forze politiche circa le prospettive di riforma costituzionale. Quanto alla «bozza Amato», sviluppatasi in sede senatoriale contestualmente all’esame in prima lettura della riforma, si è trattato di una «formulazione molto ambigua» laddove ad esempio si parlava di maggioranza autosufficiente (Elia, 2005), che celava una impostazione pragmatica di gestione dell’esistente, del reale, e la volontà di ricorrere comunque al referendum. Verrebbe da dire, un’occasione in più per dimostrare la mancanza di autosufficienza culturale, quando non anche una subalternità della classe dirigente di questo paese.

Ma è la stessa vulgata del verticalismo senza pesi e contrappesi, quale condizione necessaria e sufficiente per la stabilità e funzionalità dell’azione di governo a lasciare perplessi. Ciò, non solo per la presunta interazione necessaria tra due concetti, quello di durata e di efficienza, che, oltre ad essere distinti, non necessariamente procedono insieme, come l’esperienza dimostra, ma anche perché tale impostazione conduce nei fatti alla quasi impossibilità di tornare indietro, una volta verificata l’inadeguatezza dell’azione di una maggioranza e di un governo. Preoccupa che l’unico parametro di riferimento degli attuali ingegneri costituzionali sia il grado di governabilità e di efficienza dei sistemi assunti a modello, quando «il nostro problema non consiste nell’efficienza, ma nell’essenza della democrazia» e «il problema della democrazia non è quello del governo più efficiente» (Kelsen, 1984).

Lo stesso ex Vicepresidente del Senato, Fisichella, ha sottolineato come il 99,3% delle leggi approvate nella XIV legislatura siano state di iniziativa del governo. Quest’accentramento di potere normativo sul governo, solo parzialmente nuovo rispetto alle precedenti legislature, è stato particolarmente accentuato e ha comportato un uso massiccio della delega legislativa (dovuto anche all’eliminazione del sindacato della Corte dei Conti con la legge n. 400/1988) e una sempre maggiore espansione della decretazione d’urgenza, fenomeni che generano più di qualche dubbio di costituzionalità. L’abuso è ancor più grave alla luce della importante sentenza n. 360/1996, con la quale la Corte Costituzionale ha evidenziato non solo l’incostituzionalità della prassi della reiterazione dei decreti legge, ma soprattutto l’incidenza di tale reiterazione sugli equilibri istituzionali, che comporta una «altera[zione] [de]i caratteri stessi della forma di governo».

Tale sistematica alterazione sembra costituire l’essenza di un progetto, sintomo di una cultura regressiva e autoritaria, che si muove sulle onde lunghe, e le gambe corte, della storia nazionale unitaria e che ha trovato molti suoi epigoni da Crispi in avanti. Un disegno che, dall’esperienza fascista al regime democristiano, sino a più recenti piani di ‘rinascita democratica’, si è proposto di trasformare l’Italia in un paese ordinato secondo i criteri del merito e della gerarchia, e rispetto al quale funzionali e fondamentali risultano essere gli obiettivi di riforma della giustizia e delle istituzioni, la dissoluzione del servizio televisivo pubblico e l’instaurazione dell’ordine.

Una volta sottratti al Presidente della Repubblica i due poteri più rilevanti di co-indirizzo politico (il potere di scioglimento delle Camere, la nomina dei ministri e la scelta del Presidente del Consiglio), il ruolo di garanzia e di freno allo strapotere della maggioranza viene lasciato quasi interamente alla Corte Costituzionale, sebbene il Presidente della Repubblica e la Consulta operino su piani diversi (politico per il primo, giuridico per la corte) e con forme di tutela dissimili. Se, infatti, il ruolo del presidente si esprime «in un’attività di stimolo, di intermediazione politica e di garante del rispetto delle regole costituzionali relative all’assetto istituzionale, e quindi alla forma di governo delineata nella costituzione, […] l’attività della corte costituzionale si rivolge essenzialmente alla tutela ed alla realizzazione dei diritti fondamentali, ponendosi come garante in particolare di principi costituzionali che caratterizzano la nostra forma di stato» (Romboli, 1997). Del resto, la Corte Costituzionale, nonostante gli attacchi ricevuti, ha svolto in questi anni un ruolo di limite democratico all’esercizio arbitrario del potere e, tra le varie sentenze che hanno dichiarato l’incostituzionalità di leggi o parti di leggi, alcune hanno riguardato da vicino il Parlamento.

Sembra logico, a questo punto, che il progetto di riforma costituzionale tenda anche alla neutralizzazione della Corte Costituzionale, attraverso un processo che, passando per la fase iniziale del congelamento del ruolo di garante dell’unità e degli equilibri costituzionali e per quella intermedia della riduzione dell’efficienza collegiale con l’aumento dei componenti e la loro politicizzazione, conduca all’azzeramento della tutela dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti, o di quel che ne rimane.

Il modellino congegnato dal potere, accanto ad una contrazione della responsabilità e del ruolo delle assemblee parlamentari, porta ad una ancora maggiore sovraesposizione politica di un organo giurisdizionale quale è la Corte Costituzionale, cosa non richiesta né gradita, come affermato dallo stesso presidente emerito della Corte, Zagrebrelsky. Con la nomina politica di ben sette giudici su quindici emerge con evidenza la preponderante anima politica della nuova Corte (Zagrebelsky, 2004), con i conseguenti rischi di colonizzazione politico-partitica.

Un federalismo, che di federale ha solo il nome, insaporito da un autoritarismo mascherato da «premierato forte» non può che complicare la vita a tutti i livelli istituzionali e ai cittadini che ne sopportano l’onere economico. Di fronte a una fideistica elencazione dei benefici, priva di supporti scientifici o dati esperienziali, alcuni hanno evidenziato come il federalismo avviato nel 1997 abbia comportato un aggravio per i conti dello Stato di almeno 61 miliardi di euro e che le ulteriori devoluzioni di competenze previste dal «nuovo» documento costituzionale comporteranno costi aggiuntivi non più sostenibili, con il probabile effetto di affiancare alla burocrazia centralizzata venti nuove burocrazie regionali, con i loro costi non solo di spesa ma anche di appesantimento e disfunzione burocratica.

Dichiarata blindata ancor prima del passaggio formale dalla Camera al Senato, è stato impossibile addivenire ad una Costituzione che non fosse un insieme di norme sbagliate e sgangherate. Occorre qui marcare la differenza radicale fra lo stile e il livello del dibattito di oggi rispetto a quello del 1948, le modalità di presentazione e di discussione del progetto di revisione. Tale differenza radicale «misura, infatti, tutta la distanza che corre fra una costituzione duramente e laboriosamente contrattata e una costituzione pervicacemente unilaterale, chiaramente finalizzata questa, a rovesciare del tutto, politicamente e giuridicamente, il patto originario anziché porsi il problema della sua eventuale integrazione» (Stammati, 2005). Abbiamo assistito al dispiegarsi di una maggioranza parlamentare, assimilabile ad una asservita macchina da guerra che, al di là delle buone intenzioni espresse a parole, ha proceduto da sola verso la scrittura di una Costituzione radicalmente nuova, modificata in più di cinquanta articoli e tale da alterare in maniera sostanziale la stessa Parte prima. È questa di per sé una violazione dello stesso art. 138 della Costituzione, concepito per modifiche puntuali e parziali. Quando la Costituzione parla di «revisione» non usa un termine a caso, ma contempla la possibilità di sviluppare nel tempo quei principi fondamentali, tra i quali l’autonomismo nell’unitarietà dello Stato, cardine dello Stato democratico, sociale, pluralista, fondato sul lavoro e nato dall’antifascismo; la Costituzione, come ogni altra, non prevede il travolgimento degli stessi.

Del resto, si modifica lo stesso articolo 138 nella sua parte più pericolosa per adeguarlo alla concezione «maggioritarista» della destra, e non solo della destra. Si prevede infatti che «all’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato»: si elimina la previsione secondo la quale, qualora i due rami del Parlamento approvino in seconda deliberazione con la maggioranza qualificata dei due terzi la legge di revisione, questa possa essere promulgata, pubblicata ed entrare in vigore senza che sia possibile consultare il corpo elettorale. Nonostante gli strali polemici susseguiti all’approvazione con quattro voti di differenza della riforma del Titolo V (legge cost. n. 3/2001), si introduce ora una disposizione «abnorme», cioè l’esclusività dell’approvazione a maggioranza assoluta delle riforme costituzionali, con il conseguente abbandono della possibilità almeno giuridica di addivenire a un consenso più ampio nello stabilire le regole del gioco costituzionali. Sarebbe semmai stato utile e conveniente, in un sistema maggioritario, innalzare entrambe le maggioranze previste dall’articolo 138, non eliminare quella più alta.

Alcuni punti nodali del progetto di riforma

Un procedimento legislativo tricamerale paralizzante e la forma di governo del potere. Nell’ambito del procedimento legislativo, pur mantenendo l’opzione originaria per un sistema bicamerale imperfetto o asimmetrico, l'iter parlamentare ha modificato in maniera sostanziale il testo governativo, senza raggiungere lo scopo dichiarato di «superare le lentezze e le farraginosità riconnesse al vigente bicameralismo paritario generalizzato». Il nuovo articolo 70 rischia di ingenerare un conflitto permanente nell’esercizio della funzione legislativa. Resta immutata la originaria tripartizione governativa di competenze tra i due rami, ma dalle leggi necessariamente bicamerali sono state eliminate le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali. Rimozione pericolosa, se considerata nel complessivo assetto del progetto, che vede la Camera rappresentativa, eletta su base maggioritaria, in possibile condizione di sudditanza rispetto al governo e costretta a seguirne le indicazioni, pena il suo scioglimento.

Preoccupante è, poi, la norma relativa all’attuazione del programma di governo e al nuovo ruolo assegnato in esso al Presidente della Repubblica. Per le materie rimesse alla competenza prevalente del Senato federale si prevede che, qualora il governo ottenga dalla Camera dei Deputati (in seconda lettura) l’approvazione di determinate modifiche, possa poi farsi autorizzare dal presidente della repubblica a esporre al senato federale i motivi che lo inducono a ritenere essenziali le modifiche ai fini dell’attuazione del programma o della tutela delle finalità di cui all’art. 120, secondo comma, Cost. (tra cui il rispetto della normativa comunitaria, la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Se il Senato federale, nonostante le spiegazioni del governo, non accoglie le modifiche, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei Deputati che – a maggioranza assoluta dei suoi componenti – decide in via definitiva sulle modifiche proposte. Attraverso tale procedura, la legge – che nasce di competenza prevalente del Senato – si trasforma in itinere in legge di competenza prevalente della Camera dei Deputati.

Al Presidente della Repubblica verrebbe attribuito un ruolo marcatamente politico, considerata la delicatezza delle valutazioni da compiere, che andrebbero al di là di un ruolo di garanzia. Senza contare la possibilità di una formulazione onnicomprensiva del programma di governo, volta a precostituire in tutti i casi la sussistenza del presupposto giuridico per invocare l’autorizzazione de qua. Dal quadro sistematico emergono, poi, ulteriori profili negativi come il «voto conforme» (espressione bizzarra quanto rischiosa) sulle proposte del governo, nell’ambito di una facoltà pressoché illimitata di porre la questione di fiducia su tutti i provvedimenti. Si cristallizza così un malcostume, divenuto prassi nella scorsa legislatura, di approvare importanti disegni di legge attraverso l’apposizione della fiducia in occasione di ogni passaggio parlamentare. Il primo ministro diviene costituzionalmente il dominus della funzione legislativa, con l’assemblea ridotta a organo esecutivo, perché in caso di «voto non conforme» questi deve dimettersi, ma può anche chiedere lo scioglimento della Camera.
Inoltre, se un disegno di legge non è approvato dai due rami nello stesso testo, i presidenti possono convocare d’intesa una commissione incaricata di predisporre un «testo unificato» e non soltanto un testo «sulle disposizioni sulle quali permane disaccordo». A tale Commissione, dunque, è affidato un margine redazionale ampio, tale da configurarla come una terza Camera ristretta, che contrae il ruolo delle assemblee. Si parla, infatti, di «voto finale» spettante alle assemblee che, se inteso in senso tecnico, porta a ritenere il testo «sostanzialmente inemendabile», in deroga all’art. 72 della Costituzione, che continua a prevedere che ciascuna Camera approvi ogni disegno di legge «articolo per articolo e con votazione finale».

La mancata previsione del criterio della proporzionalità per la designazione dei quattro deputati e dei quattro senatori, che dovrebbero costituire il comitato per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza tra le camere, integra e completa la mancanza relativa ai diritti delle minoranze, che non devono essere necessariamente garantiti «in ogni fase dell’attività parlamentare» (come avveniva nel testo originario). Si verifica, così, l’assurdo per cui l’organo chiamato a ricondurre ad unità le regole stabilite dai singoli regolamenti, attraverso la elaborazione di criteri generali, non è formato in maniera tale da garantire la rappresentanza di opposizioni e minoranze.

Correlata alla questione della forma di governo e all’annichilimento delle funzioni delle assemblee parlamentari è una modifica al procedimento legislativo, con regole ad hoc per i disegni di legge presentati o fatti propri dal governo. Si prevede che questi possano, su richiesta del governo, essere posti all’ordine del giorno delle camere competenti e votati entro termini certi. Se il termine decorre senza che sia concluso l’esame, il governo può richiedere che la (sola) Camera dei Deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal governo. Sembra così configurarsi una sorta di voto «bloccato», che comporta la spoliazione per il parlamento di una delle sue prerogative essenziali: quella di modificare i testi legislativi al suo esame. Il governo (e, in particolare, il Primo Ministro) diviene al contempo organo esecutivo e dominus della funzione legislativa, restando assegnata al Parlamento una funzione di mera ratifica.

Come si vede, non siamo di fronte ad un semplice rafforzamento della figura del Primo Ministro, ma all'approdo di una populistica ricerca di decisionalità e di capi, avviata in Italia a partire dagli anni novanta. Da qui, «il dubbio e il timore che l'innovazione costituzionale sia pensata più come brutale strumento di potere, piuttosto che come proposta di una nuova convivenza politica» (Zagrebelsky, 2005).

Accanto all’attribuzione di poteri abnormi al premier, la riforma berlusconiana contempla la perdita della cultura dei contrappesi, siano essi la Corte Costituzionale, il Csm e l’autonomia della Magistratura o il Presidente della Repubblica, tali da condurre ad una centralità dell’Esecutivo, o meglio del suo capo, posto fuori da ogni controllo. Lo stesso governo è tagliato fuori dalle decisioni politiche più significative, come il potere di scioglimento, rimesso all’esclusività dell’organo monocratico. Il testo, non solo attribuisce al premier il potere di determinare (e non più dirigere soltanto) la politica generale del governo (con conseguente spostamento, già dal punto di vista semantico, del momento formativo dell’indirizzo politico da un ambito collegiale ad uno monocratico), ma gli assegna quello ancor più pregnante di sciogliere la Camera dei Deputati (egli presenta la richiesta e il capo dello Stato ratifica, emanando il decreto).

Il rafforzamento della posizione giuridica e dei poteri del primo ministro trasforma il «capo del governo» in un primus non solo rispetto agli altri ministri (non più pares), ma anche nei confronti del parlamento, dell’opposizione e di quella parte pur minoritaria della stessa maggioranza capace di saper distinguere ancora tra stabilità, efficienza ed efficacia nell’azione esecutiva. Un’entità dalla quale tutto emana e dipende.

La motivazione di un tale accentramento di poteri risiede sul falso presupposto dell’investitura diretta del corpo elettorale: una concezione tipica dell’assolutismo monarchico, per la quale il popolo deve limitarsi ad eleggere, lasciando al libero arbitrio dei suoi eletti le scelte successive. Soltanto un’Assemblea può rappresentare il popolo; l’unica vera rappresentanza è quella di un’Assemblea in cui convergano le pressioni, le esigenze, i bisogni ed i desideri e dove, attraverso la mediazione tra posizioni divergenti, si giunga ad un inevitabile e necessario compromesso.

Sembra trattarsi di «meccanismi pensati unicamente per mantenere saldamente in sella chi ci è salito, tacitando la minoranza e le stesse componenti minoritarie della maggioranza, anch’esse totalmente disarmate» (Carlasare, 2003). Si tratta, come rilevato nell'audizione al Senato dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Leopoldo Elia, di «una inamovibilità garantita per cinque anni [...] in contraddizione con i principi democratico-parlamentari, quasi che fosse una sorta di polizza sulla vita del governo che si acquisisce ope legis. In pratica, si vuole un presidente del consiglio formalmente responsabile di fronte al parlamento, anche se sostanzialmente il parlamento è privato di una sua autonomia decisionale e di capacità, se non di azione, quanto meno di libera riflessione e discussione, considerato che lo spettro della scioglimento pende anche su decisioni del parlamento che riguardano aspetti fondamentali della vita costituzionale».

Il testo ha introdotto anche due istituti nuovi: un meccanismo «antiribaltone» e l’istituto della sfiducia «costruttiva».
Il meccanismo «antiribaltone» appare volto ad impedire che il primo ministro possa contare – per superare l’ostacolo della mozione di sfiducia – sul voto determinante di forze estranee a quelle della maggioranza espressa dalle elezioni. Posto che la legge elettorale deve solo favorire (e non già garantire) la formazione di una maggioranza collegata al candidato primo ministro, ci si chiede, da un lato, cosa accadrebbe se non fosse individuabile una maggioranza espressa dalle urne, dall'altro lato, come tale disposizione possa conciliarsi con il divieto di mandato imperativo e la conseguente possibilità che deputati appartenenti alle opposizioni appoggino con il proprio voto il Primo Ministro in carica. Si tratta di una norma che sembra rispondere ad una concezione statica della politica e ad ossessioni che nulla hanno a che fare con il diritto costituzionale e con una costituzione, nella quale confluiscono convenzioni, prassi, consuetudini proprie della storia di un paese, che contribuiscono a rendere vitale e funzionale un ordinamento.
La sfiducia «costruttiva», oltre ad esprimere la sfiducia al primo ministro in carica, reca anche la designazione di un nuovo Primo Ministro. Essa, però, deve essere presentata dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei Deputati. Ciò costituisce una evidente limitazione delle potenzialità dell’istituto, tale da vanificarne possibili effetti benefici in termini di dinamismo politico. L’istituto, infatti, rappresenta di per sé uno strumento di stabilizzazione dell’esecutivo, come dimostra la stessa esperienza tedesca, che ne ha visto l’applicazione in un solo caso durante gli oltre cinquant’anni di vigenza della Costituzione, pur non prevedendo tali irrigidimenti e distinzioni di appartenenze.

Anche da questi meccanismi si evince un sostanziale accentramento dei poteri, senza limiti, nel primo ministro. Si propone l’inamovibilità del leader investito dal voto popolare per tutto il quinquennio della legislatura. Si giustifica la novità dell’antiribaltone con il riferimento alle Regioni e ai Comuni, senza considerare che le potestà deliberative della Camera dei Deputati riguardano il sistema radiotelevisivo, l’ordinamento giudiziario, le leggi elettorali, i diritti fondamentali dei cittadini. La mozione di sfiducia costruttiva da opporre allo scioglimento è una finta garanzia perché, così come costruita, diventa praticamente impossibile da realizzare: «l'irrigidimento della posizione del Primo ministro e la rigida subordinazione della maggioranza politica alla sua guida, rendono ... impraticabile il ricorso allo strumento della sfiducia costruttiva» (Stammati, 2005).

L’ingessatura della maggioranza provocata dal meccanismo-principio che vincola la stessa a sostenere il primo ministro e da quello, introdotto per simmetria, che vincola il premier a utilizzare per i voti di fiducia la sola maggioranza, impedisce perfino i governi di unità nazionale e quelli che possono rivelarsi utili in talune circostanze. La sequela di equilibrismi adottati dai quattro «saggi progettisti» svela l’«obiettivo di assicurare al primo ministro un controllo “militare” sulla propria maggioranza» (Stammati, 2004).

Le «strutture stravaganti».

Il proliferare di nuovi organismi all’interno dell’organizzazione dello Stato, sia a livello legislativo, con l’istituzione della già citata terza camera ristretta o del comitato di ausilio dei presidenti delle Camere, sia a livello paralegislativo e amministrativo con la costituzionalizzazione delle autorità «indipendenti» e del sistema delle Conferenze riporta alla mente le parole del sociologo dello stato Max Weber. Egli sottolineava, all’inizio del secolo scorso, come «tutte le burocrazie cercano di accrescere la superiorità di chi per professione è più informato. L’amministrazione burocratica tende sempre a essere un’am-ministrazione di “sedute segrete” [...]. Messa di fronte a un parlamento, la burocrazia, grazie al suo infallibile istinto per il potere, contrasta ogni tentativo dell’assemblea elettiva di approfondire le proprie cognizioni servendosi di propri esperti e gruppi di interessi [...]. La burocrazia predilige, naturalmente, un parlamento poco informato e, perciò, impotente».
Vengono così costituzionalizzate le Autorità indipendenti, senza essere definite espressamente «amministrative», alle quali vengono attribuiti compiti di vigilanza, ma soprattutto compiti di garanzia in relazione a diritti e libertà costituzionalmente garantiti. È questo il frutto di un ulteriore superamento del modello di mediazione parlamentare, che sposta l’ambito conflittuale in una sede tecnica, le cui risultanze in termini di efficacia sono ancora da dimostrare, come testimoniano, da un lato, la recente sanzione comminata dall’Autorità Garante delle Comunicazioni a Rai, Rti e Publitalia per violazione delle norme sulle posizioni dominanti, che ha chiuso un faticoso periodo di indagini e audizioni, durato sei anni e con nessuna sanzione; dall’altro lato, la pronuncia della stessa Autorità relativa alla situazione «sostanzialmente duopolistica» del sistema radiotelevisivo italiano, che ha alimentato reazioni piccate dei vertici delle due aziende.

Accanto alle autorità indipendenti, viene costituzionalizzato anche il sistema delle Conferenze, per le quali non si evince alcuna limitazione dell'ambito di competenza. La costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni costituisce un ulteriore elemento di ambiguità dal momento che l’esperienza pregressa del nostro sistema era quella per cui i raccordi fra stato e regioni venivano affidati al governo attraverso il sistema delle Conferenze. Ciò ha portato ad uno svuotamento di ruolo del Parlamento, che si è trovato di fronte ad accordi, a compromessi, a contratti politici predefiniti, indipendentemente dalla forma giuridica che assumevano, che vincolavano l’azione del legislatore.

Nel momento in cui la Conferenza Stato-Regioni viene nuovamente ripresa e, addirittura, dotata di una copertura costituzionale, vi è il rischio di un doppio circuito che vedrebbe svuotati di contenuto gli interventi del senato, qualora fossero preceduti da accordi tra il governo ed i presidenti delle giunte regionali dotati di quel plusvalore politico che deriva dall’investitura popolare diretta. Ad accrescere le perplessità è la già rilevata mancanza di chiarezza del testo, laddove non limita i compiti della Conferenza solo all’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività riconducibili al governo, ma ricomprende in essi il complesso delle attività, anche quelle che sfociano in iniziative legislative da sottoporre al Senato «federale».

Considerazioni conclusive

È stato di recente osservato come, tra le tante trasformazioni della strumentazione istituzionale che in Europa hanno accompagnato il sorgere, l’affermarsi e il declino degli Stati nazionali, quella che impressiona per la pervasività è il processo di «neutralizzazione delle scelte di natura istituzionale, o, per dirla senza infingimenti, dei processi di spoliticizzazione […] delle scelte politiche, mediante la loro normativizzazione». Un processo talmente esteso da non lasciare spazi per la determinazione di fini, e quindi di un indirizzo politico, diversi, poiché non esistono «scelte non compiute e quindi non normativizzate al più alto livello, quello che viene denominato costituzionale perché, anche […] lo sport rientra nei settori nei quali l’Unione può decidere di intervenire per esplicare azione di coordinamento, di completamento e di sostegno» (Ferrara, 2003).
Si è già avuto modo di sottolineare come, nell’attualità politica, vi sia un continuo quanto improprio richiamo al principio della sovranità popolare che, racchiuso nell’istantanea della scelta elettorale, e limitato ad essa, giustificherebbe l’attribuzione al premier, direttamente eletto, di una posizione di sovraordinazione rispetto agli altri ministri, di dominanza rispetto al Parlamento e fuori dal controllo di questo.

Il richiamo alla sovranità popolare non tiene conto della consolidata interpretazione del secondo comma dell’art. 1 della Costituzione, che «non indica [...] il popolo come fonte di instaurazione dell’ordinamento statale: non si riferisce alla fonte storica o ideale del potere, ma bensì alla effettiva titolarità e all’effettivo esercizio del potere medesimo. Non dice, infatti, che la sovranità emana dal popolo, ma che appartiene al popolo, «che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione» come un potere costituito, dunque, e non già come un potere costituente o comunque preesistente all’ordinamento positivo» (Crisafulli, 1954). Richiamare la sovranità popolare immediata, condizionata il meno possibile da istanze partitiche, politiche, e da vincoli procedurali appare un’operazione culturale figlia di una concezione demagogica e populista della democrazia, dalla quale può uscire più che una non meglio precisata forma di democrazia neoparlamentare una forma di governo neoautoritaria. Un neoautoritarismo che utilizza il populismo come metodo politico per il raggiungimento del consenso, nel vuoto lasciato dall’interazione di tre fenomeni-presupposti: la trasformazione del sistema partitico, la personalizzazione del potere e l’influenza dei media (Mény-Surel, 2000).
A questo processo devono aggiungersi ulteriori elementi che testimoniano la progressiva marginalizzazione degli organi rappresentativi della volontà popolare. Fenomeni quali la prevalenza della normazione di origine governativa rispetto a quella parlamentare e, in questo contesto, l’ampiezza e l’importanza delle deleghe al governo, la concertazione tra parti sociali, assunta come metodo generale di governo per la regolazione complessiva di sempre più vasti settori, impongono al parlamento di accogliere accordi conclusi da altri soggetti, senza potere dare luogo alla libera dialettica parlamentare. L’espandersi delle amministrazioni indipendenti, peraltro, sottrae di fatto la regolamentazione di estesi e rilevanti settori e materie alla competenza, alla responsabilità ed al controllo parlamentare.

La riforma della destra si avvicina sostanzialmente al modello presidenziale, stante la diretta investitura popolare che offusca inevitabilmente il rapporto fiduciario con il Parlamento, delinea un sistema estremamente rigido, che non lascia alternative tra sopravvivenza del premier eletto e nuove elezioni, rischiando una incapacità di adattamento al dinamismo politico passibile di pericolose conseguenze. Dimostra, infine, la tendenza a privilegiare una democrazia di investitura sulla più auspicabile democrazia di indirizzo, a coltivare il «mito del capo, necessario e spesso mitico delle istituzioni». Una ipotesi che è «intimamente vecchia, in quanto risente ancora dell’antica concezione piramidale del potere, con un “faraone” che opera sul fluire della domanda e della risposta decisionale lungo dinamiche squisitamente gerarchiche». Tanto più che la scelta non comprende il valore personale dei leader, ma «un più pesante e ambiguo fenomeno di identificazione della politica con figure e vicende squisitamente personali» (De Rita, 2002).

Da tempo è invalsa la moda di richiamare modelli stranieri cui ispirarsi per ridelineare gli assetti istituzionali. Adattare modelli stranieri, recependo solo ciò che può far comodo, e calarli (applicarli) come una gabbia alla realtà italiana, senza tenere conto della reale complessità storica del «caso nostrano» può portare alla nascita di un ibrido di dubbia funzionalità che lascerebbe spazio alle più ampie interpretazioni e applicazioni. Il metodo comparativo è senz'altro «il metodo di indagine che più di ogni altro presuppone la diversità delle risposte possibili e meno si presta alla costruzione di un unico modello di concetti rigorosamente coerente all'interno di una propria logica». Ma l'utilità di uno studio condotto con un metodo comparativo «non può non essere consapevole della storicità delle diverse esperienze giuridiche». E tuttavia «i giuristi devono più di tutto temere il distacco del reale sviluppo della società in cui operano ed essere consapevoli che per esercitare un ruolo più attivo nella società è indispensabile affinare la propria sensibilità etica, politica, culturale». Ciò nella consapevolezza che il diritto «è uno strumento», peraltro di grande efficacia, per perseguire i propri interessi, ma anche per realizzare grandi trasformazioni sociali e che, attraverso il diritto, «si mettono in moto dinamiche sociali che non si trasformano per ciò solo in processi del divenire retti esclusivamente dalla logica del diritto» (Cervati, 2005).

L’affannosa ricerca di soluzioni costituzionali, presunte nuove, ha avuto l’effetto controproducente di delegittimare, agli occhi dell’opinione pubblica, le classi politiche protagoniste di questa frenetica quanto infruttuosa ricerca e ha aperto la strada, nel corso della crisi del sistema politico italiano degli anni novanta, ai governi tecnici che, per superare l’impasse parlamentare hanno dilatato «oltre misura la sfera della potestà normativa del governo [...]», pur avendo «un tasso di rappresentanza parlamentare e partitica via via decrescente, che li ha condotti, per così dire, “naturalmente” a superare la mediazione parlamentare». Si è concretizzata, a livello nazionale, quella richiesta di autonomia dell’economia rispetto alla politica, che ha fatto leva su strumenti quali le autorità indipendenti «nel cui codice genetico c’è per l’appunto un segno antipartitico (se non antipolitico), una reazione contro la degenerazione del sistema dei partiti e la commistione tra politica e affari» (Ainis, 1999).

Un testo costituzionale non basta certo a creare o sviluppare una democrazia, la quale vive solo nella consapevolezza, da parte del popolo, della irrinunciabilità dei valori che vi sono contenuti e del rispetto dei principi che vi sono codificati. Anche la migliore delle costituzioni possibili, infatti, «nulla può se gli uomini che la mettono in pratica sono corrotti o si corrompono o, comunque, non ne sono a misura». Del resto, «le forme di governo possono facilmente degenerare nelle loro contraffazioni. Esse mantengono la facciata esteriore solo per coprire il verminaio del nudo potere per il potere» (Zagrebelsky, 2005).
I valori costituzionali sono più che mai espressione del contesto etico e politico generale di una società. «Il contenuto dei valori costituzionali va approfondito non esclusivamente sulla base di una ermeneutica fondata sulla esegesi dei testi normativi» e sulla cristallizzazione della volontà del costituente, «ma attraverso una individuazione del fondamento dei valori costituzionali quali risultano dalla dialettica reale del divenire, non dalla pretesa di fissare una volta per tutte i valori costituzionali per le generazioni future» (Cervati, 2005).

I costituenti avevano tracciato le linee di un programma aperto alle evoluzioni sociali, politiche ed economiche della complessa società del ventesimo secolo: il processo di democratizzazione dello stato, tuttavia, è stato lento e tortuoso; per molti aspetti, forse troppi, questo processo è ancora da completare, da migliorare. Il sistema interno e internazionale di blocchi rigidamente e pregiudizialmente contrapposti, prima, e il buio illuminato solo da lampi di guerre propedeutiche all’instaurazione del nuovo (dis)ordine mondiale, poi, hanno condizionato e frenato questo processo nei suoi sviluppi più originali.

Sembra opportuno riflettere più che sui modelli, su un tema grave ed impegnativo, quello delle concrete forme della democrazia e, in esse, del ruolo del Parlamento. Un ruolo che deve essere salvaguardato nella sua essenza di valore, se non si vuole accogliere una idea tecnocratica e neocorporativa della «democrazia». È necessario individuare un ruolo nuovo e permanente da attribuire al Parlamento «contro la concezione assorbente e onnivora di un governo racchiuso nel “fermo immagine” dell’attimo elettorale» (Manzella, 2003). D'altro canto, tutti i regimi hanno sempre curato l'educazione politica dei propri soggetti o gruppi dirigenti. La democrazia è il regime dove il governo è aperto a tutti e anche la democrazia ha avuto la sua pedagogia, in epoca giacobina. Ma «dopo quei tentativi, che oggi appaiono di un razionalismo semplicistico e disarmante, un'autentica pedagogia democratica è mancata. [...] Sono dilagati invece politologi e costituzionalisti, ma non bastono. Il loro compito è studiare, comprendere e spiegare regole fredde mentre ciò che qui importa - e manca - è il fattore spirituale che loro normalmente sfugge. Nel momento della massima diffusione della democrazia [...] sembra dunque essere venuta meno l'esigenza di insegnarne lo spirito» (Zagrebelsky, 2005).

Occorre avviare un progetto veramente originale di rinnovamento sociale, economico e costituzionale. Un progetto culturale non valido per se stesso, ma calato nella società, capace di dare vita a una «riforma intellettuale e morale», di gramsciana memoria, e di opporsi al «boom dell’opinione pubblica», innescato dalla pervasiva capacità dei media di suscitare estemporaneamente scoppi di panico o di entusiasmo fittizio che permettono il raggiungimento degli scopi del potere. Potere al quale basta avere il predominio ideologico (o meglio emotivo) nel giorno delle elezioni per avere una maggioranza che dominerà nei successivi 4-5 anni, anche se passata l’emozione, la massa si distaccherà dalla sua espressione legale. Occorre che nell'educazione dei giuristi rientri «una particolare attenzione alla storia, all'economia, alla morale, non intese come discipline che percorrono ciascuna un proprio cammino, nettamente separato da quello sul quale si muovono i giuristi, ma come esperienze la cui comprensione è essenziale per intendere le dinamiche reali del diritto vigente» (Cervati, 2005). Dal canto loro, i giuristi «assistono al disfacimento dell'efficacia dei vecchi strumenti giuridici, al premere di nuove esigenze di regolazione a vari livelli nella società, al pervertimento dell'uso del diritto in subordine agli obiettivi di chi ha potere. La cultura giuridica dovrebbe, invece, promuovere nella società un ordine compatibile con la sua attuale complessità e rispondere alle richieste pressanti di dignità umana ... corrispondente a una società pluralista» .

Bertolt Brecht, nelle osservazioni alla sua opera La contenibile ascesa di Arturo Ui del 1941 affermava: «i grandi delinquenti politici vanno denunciati, esponendoli soprattutto al ridicolo. Giacché essi anzitutto non sono grandi delinquenti politici, bensì autori di grandi delitti politici, il che è assai diverso. […] Non si tema la verità banale, purché sia vera. […] Nello stato moderno le classi dominanti in genere si servono per le loro imprese di uomini assai mediocri. Nemmeno nell’importantissimo campo dello sfruttamento economico sono necessarie doti particolari. [...] gli stessi sfruttatori, un pugno di uomini che in genere hanno acquistato la loro potenza per nascita, impiegano collettivamente una certa astuzia e brutalità, ma non vengono danneggiati commercialmente dalla loro incultura […]. Essi affidano gli affari politici a gente che spesso è ancor più sciocca di loro. [...] Questi individui danno l’impressione della grandezza per la vastità delle loro imprese. Ma [...] essa significa soltanto che è stata chiamata alle armi un’enorme massa di uomini intelligenti, così che le crisi e le guerre diventano fiere campionarie dell’intelligenza dell’intera popolazione. [...] Le macchie di sangue stanno bene a questi conquistatori, come i nei. [...] Questo rispetto per gli assassini deve essere distrutto. La logica quotidiana non deve farsi intimidire quando passa a considerare i secoli; ciò che regola i nostri rapporti minuti va rivendicato anche per quelli più vasti. Il furfante in piccolo non può, ove chi detiene il potere glielo consenta, diventare un furfante in grande, acquistare rilievo non solo nella furfanteria ma anche nella nostra considerazione storica. E indi in genere vale il principio che la tragedia, molto più spesso della commedia, prende alla leggera le sofferenze dell’umanità» (Brecht, 1974).

L’approvazione del progetto di nuova Costituzione ha ignorato la necessità di adeguare concretamente e efficacemente il sistema delle garanzie all’introduzione del sistema elettorale maggioritario vigente al momento della riforma. Ha determinato una carenza delle stesse pre-condizioni della democrazia oltre che uno squilibrio fra i poteri. Il superamento della formula proporzionale, per nulla ripristinata dalla riforma elettorale, avrebbe dovuto escludere dalla dinamica di maggioranza le controversie sui titoli di ammissione alle cariche parlamentari (da affidare magari ad un organo terzo), la disciplina delle commissioni d’inchiesta, l’elezione dei Presidenti delle Camere e la regolazione dei requisiti di indipendenza delle Autorità indipendenti. Avrebbe potuto, inoltre, prevedere la legittimazione delle minoranze a ricorrere preventivamente alla Consulta al fine di verificare la rispondenza delle leggi al dettato costituzionale. In questo caso l’aggravio di lavoro per la Corte non sarebbe stato paragonabile rispetto a quello che potrebbe subire con la modifica della sua struttura (Zagrebelsky, 2004) e la legittimazione a ricorrere riconosciuta a tutti i comuni e a tutte le Province.

È stato di recente sottolineato come «la costituzione, con i suoi vincoli e i suoi limiti, anzi: proprio per i vincoli e i limiti, svolgendo un’imprescindibile funzione d’integrazione, è strumento di governabilità, non ostacolo o impaccio per il governo. Ove prevale l’opinione opposta, ivi c’è incoscienza o spirito d’avventura» (Zagrebelsky, 2004).

Uno spirito di avventura che, nel progetto di riforma, sembra condurre alla compenetrazione di due assolutismi: l’assolutismo della politica e l’assolutismo del mercato. Il capo del governo «legittimato dal popolo» è dotato di poteri straripanti e senza controllo che si riversano anche sulla sua maggioranza, controllata dall’interno attraverso una prodiga oligarchia. L’insofferenza per le regole e i controlli nella sfera pubblica si riversa sulla sfera economica, nella forma del paradigma della libertà di impresa senza limiti.
Kelsen affermava come l’idea di democrazia implicasse assenza di capi. Nello stesso spirito sono le parole che Platone, nella sua Repubblica (III, 6) fa dire a Socrate, in risposta alla domanda su come dovrebbe essere trattato, nello Stato ideale, un uomo dotato di qualità superiori: «Noi lo onoreremmo come essere degno d’adorazione, meraviglioso ed amabile; ma dopo avergli fatto notare che non c’è uomo di tal genere nel nostro stato, e che non deve esserci, untogli il capo ed incoronatolo, lo scorteremmo fino alla frontiera».

Ebbene, nel nostro Paese, da anni si è sviluppata questa idea corrotta della democrazia come delega a un capo, demagogicamente agitata e al momento maggioritaria. Un'idea che rischia di affermarsi, non solo a livello nazionale, ma anche transnazionale e sovrastatale, insieme a una lunga serie di corollari: la squalificazione delle regole e dei limiti al potere di maggioranza, e quindi della divisione dei poteri e delle funzioni di controllo e garanzia della magistratura e dello stesso parlamento. L’idea inoltre che il consenso della maggioranza legittimi ogni abuso; la pretesa che la stessa costituzione sia proprietà della maggioranza che può ogni volta riscriverla, più o meno a fondo, e a suo piacimento. «Ciò che accomuna il progetto Berlusconi alle esperienze di altri paesi capitalistici è la volontà e il disegno di ridurre la democrazia ad un meccanismo formale ad uso e consumo delle scelte fondamentali del grande capitale, con gli altri gruppi sociali ridotti a contendersi le briciole di ciò che resta dopo che il profitto ha ottenuto la sua parte. La differenza sta nel fatto che quello che negli altri paesi si è ottenuto attraverso il gioco politico, in Italia oggi si cerca di ottenerlo attraverso marchingegni istituzionali (più pericolosi quindi e più difficili da rimuovere e sostituire)» (Rescigno, 2004). Si va, in altre parole, nella direzione opposta rispetto a quella tracciata dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Ruperto, il quale ha sottolineato come il diritto non possa continuare a «seguire rigorosamente il parametro della legalità formale, perché la costituzione, in quanto deposito di valori e di idealità, è il contrario di un sistema rigorosamente formale. [...] Lo Stato costituzionale dà spazio, per definizione, a interessi contrapposti, talora alternativi. Costruisce ipotesi di convivenza fondate sui contenuti, sulle capacità di mediazione, di reciproco ascolto, o anche di competizione, con equilibri strutturalmente instabili, ma perciò stesso più vicini alla realtà degli interessi implicati, necessariamente e vitalmente mutevoli» (Ruperto, 2004).
V’è di più: nell’attuale e avanzata fase di integrazione europea, che ha portato il Parlamento a una acritica ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, nulla si è detto in merito, forse per evitare di affrontare i necessari vincoli che da tale verifica deriverebbero e deriveranno. Ma nulla si dice neppure dei temi della libertà dell’informazione e del pluralismo, imprescindibili nella valutazione di una forma di governo moderna ed equilibrata. Nella società pluralistica, infatti, «la pluralità radicale degli interessi ottiene risultati attraverso il contemperamento reciproco degli obiettivi, anziché attraverso lo stabilimento di norme. Nella società pluralista il diritto serve, invece che per applicare la volontà del potere, ad esprimere gli interessi, il cui contemperamento produce l'efficacia della valutazione giuridica» . Ebbene, come autorevolmente sottolineato da Zagrebelsky, «la democrazia della possibilità e della ricerca, la democrazia critica, deve mobilitarsi contro chi rifiuta il dialogo, nega la tolleranza, ricerca soltanto il potere, crede di avere sempre ragione. Della democrazia critica, la mitezza - come atteggiamento dello spirito aperto al discorso comune, che aspira non a vincere ma a convincere ed è disposto a farsi convincere - è certamente la virtù cardinale. Ma solo il figlio di Dio potè essere mite come l'agnello. Nella politica, la mitezza, per non farsi irridere come imbecillità, deve essere una virtù reciproca. Se non lo è, ad un certo punto prima della fine, bisogna rompere il silenzio e cessare di subire» (Zagrebelsky, 1995).

E il vero delitto consiste nella perfezione, «è quest’ultima il risultato finale. Questo universo reale, imperfetto e contraddittorio, pieno di negatività, di morte, viene depurato, lo si rende “clean”, pulito; lo si riproduce in maniera identica ma dentro a una formula perfetta. Così avremo bambini perfetti grazie alla manipolazione genetica, avremo un pensiero perfetto grazie all’in-telligenza artificiale, e così via. La perfezione è dunque questo ideale in certo modo perverso che rappresenta il vero delitto. […] insomma, il delitto consiste nella perfezione di questa specie di modello ideale che si vuole sostituire alla realtà e al contempo all’illusione»(Baudrillard, 1999).

L’ex relatore del progetto, sen. D’Onofrio, ha rivendicato, sulla base delle precedenti riforme costituzionali, un potere costituente della maggioranza parlamentare. Che di reale potere costituente si tratti è tutto da verificare dal momento che, a ben vedere, siamo di fronte ad una autoattribuzione di potere costituente in capo al governo, latore e presentatore della proposta, e ai suoi sicari in parlamento, non investiti, gli uni e l’altro, da nessuna entità e in nessun modo di questo potere. È forse vero il contrario, che il potere costituente sia rintracciabile in quella forma radicale e partecipativa di democrazia. In quella libera associazione di forze sociali costitutive, della quale sono parte significante il «movimento dei movimenti», oltre ai partiti, ai sindacati, che rimangono marginalizzate dai meccanismi di rappresentanza elaborati dal potere costituito dello Stato, quando non anche represse. È questa più che mai una riforma di potenti senza legittimazione popolare e per i potenti in quanto volta a cristallizzare (secolarizzare) l’esercizio di un potere assoluto.

Un altro dei «saggi progettisti» ha sottolineato i benéfici effetti diacronici, per una eventuale ulteriore revisione, dell’entrata in vigore delle singole disposizioni costituzionali novellate. Preme rilevare come una Costituzione sia valida ed efficace se è riconosciuta e vissuta dai cittadini come effettiva e vigente nelle sue applicazioni e implicazioni. Prevedere continui ripensamenti e aggiornamenti avrebbe l’ulteriore inconveniente di destabilizzare una società e la sua già traballante coscienza civile. Il continuo, demagogico richiamo del potere alla legittimazione diretta del corpo elettorale, lascia la maggioranza dell’opinione pubblica silenziosa e basita di fronte a discussioni evanescenti e apparizioni personalistiche autolegittimanti. Alle trasmissioni di «approfondimento» o «informazione politica» si preferisce il proliferare dei reality e dei salotti televisivi: teleaddormentarsi è più salutare di arrabbiarsi.

Occorrerebbe non solo rigettare questo tentativo di trasformazione in regime, che rappresenta l’accreditamento della «falsa idea che anche la costituzione sarebbe, in sostanza, una legge come le altre, soltanto un po’ diversa perché modificabile con un procedimento speciale» (Pace, 2004) e pertanto a disposizione dei vari programmi di governo, ma soprattutto stabilire se sia necessario cambiare alcune parti della costituzione e quali siano. Al contempo, sarebbe utile intraprendere un percorso diverso e alternativo alla retorica del riformismo, superando il mito delle riforme costituzionali attraverso le quali si pensa di ottenere «l’effetto di mantenere la coesione interna di un gruppo o di una coalizione politica, quando gli obbiettivi o le valutazioni politiche divergano», un approccio «non solo contrario al buon senso, ma […] pericoloso». Con il risultato finale «di ridurre non tanto le cause di instabilità, quanto il tasso di democraticità reale del sistema, compromettendone gli equilibri di fondo» (Onida, 2004). E' necessario smascherare con coraggio il grande inganno e rispettare la verità dei fatti, affinché sia preservata l'integrità del ragionare. «Sono dittature ideologiche i regimi che disprezzano i fatti, li travisano o addirittura li creano o li ricreano ad hoc [...] Sono regimi corruttori delle coscienze "fino al midollo", quelli che trattano i fatti come opinioni e instaurano un relativismo nichilistico applicato non alle opinioni ma ai fatti, quelli in cui la verità è messa sullo stesso piano della menzogna, il giusto su quello dell'ingiusto, il bene su quello del male» (Zagrebelsky, 2005). Ancora, quelli in cui la «realtà non è più la somma totale di fatti duri e inevitabili, bensì un agglomerato di eventi e parole in costante mutamento, nel quale oggi può essere vero ciò che domani è già falso» (Arendt, 1950).

E' dunque, indispensabile riprendere un cammino che, interrotto da qualche decennio, punti a sviluppare quanto già contenuto nel nostro ordinamento costituzionale in termini di principi e regole, in termini di nuova partecipazione e rappresentanza, senza ridurre l’impegno e l’attività sociale prima che politica alla delega o al plebiscito. Se non si faranno scelte chiare si lascerà il campo alla barbarie e non al diritto. E «la barbarie è confusa, caotica, bugiarda, escludente, tirannica. Veste in doppiopetto […] o adotta l’uniforme del fondamentalismo islamico. Si maschera in discorsi che generalmente fanno appello a qualche dio, uno qualsiasi, tanto il tal dio non è qui per smentire i suoi presunti portavoce» (Taibo II, 2005). Si continuerà ad inseguire l’avversario sul suo terreno. Si confonderà il popolo, indeciso tra la copia e l’originale, sfidandolo, e si agevolerà l’arrivo e la permanenza dei gangster, giunti per completare l’opera di distruzione di una città di Mahagonny, troppo perfetta per essere vera.