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Una Corte mondiale per imporre il rispetto dei diritti umaniUltima modifica: mercoledì 16 maggio 2007 Monique Chemillier-Gendreau* Non possiamo accontentarci delle riforme minimaliste quando si parla di diritti umani. Per evitare che altri decidano di "esportarli", è necessaria una Corte mondiale dei diritti umani che dovrebbe avere competenza sull’applicazione della carta internazionale dei diritti umani. Una giurista affronta il problema, e non nasconde le difficoltà. ”Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e in diritti” “Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. (articolo 1 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani) E’ stato necessario attendere la metà del XX secolo perché i testi internazionali maturassero la vocazione ad essere applicati in tutte le società. La sovranità di ogni Stato limita tuttavia il diritto internazionale agli accordi interstatali (i trattati) e gli Stati sono liberi dagli impegni imposti dai trattati. Così il corpus del diritto internazionale dei diritti umani (Dichiarazione universale del 1948, Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ed altri testi riguardanti il divieto del genocidio, della tortura, sul diritto umanitario in caso di conflitti armati, sulle discriminazioni, sui diritti delle donne, dei bambini, ecc..) forma un insieme incerto, essendo ogni testo firmato da un numero variabile di stati. Il ruolo della consuetudine ha consolidato un po’ il sistema, poiché una norma viene applicata a tutti se è possibile dimostrare che, in un modo o in un altro, esiste un consenso unanime sul suo contenuto. Ma c’è bisogno dell'autorità di un giudice per constatare l'esistenza di una consuetudine. La giustizia internazionale è soggetta al principio di sovranità. Le giurisdizioni internazionali (Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, Corte Penale internazionale) possono essere rispettate soltanto con il consenso degli stati interessati e sono molti gli stati che rifiutano tale assenso. Il sistema di controllo internazionale dei diritti umani comporta due aspetti non giudiziari ed abbastanza deboli. Da un lato, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, incaricata unicamente di registrare petizioni su situazioni di violazioni flagranti e sistematiche dei diritti e delle libertà, è stata lentamente screditata, poiché si ritiene scelga i paesi ai quali indirizzare le sue osservazioni critiche. Nel 2005, questa Commissione è stata sostituita da un Consiglio dei diritti umani i cui membri sono stati eletti fra gli Stati che rispettano le norme più elevate in materia di diritti umani. Gli Stati considerati virtuosi a volte perpetuano violazioni gravi, generalmente dirette verso popolazioni straniere. E la riforma abbozzata non è accompagnata da poteri giudiziari reali che permetterebbero di sanzionare gli autori delle violazioni. D'altra parte, i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani prevedono generalmente un sistema di relazioni ed un meccanismo di petizioni/comunicazioni. Il Patto internazionale per i diritti civili presenta il sistema di controllo più elaborato. È formato da un Comitato dei diritti umani, dinanzi al quale uno Stato può essere processato, sia da parte di un altro Stato, sia a seguito di una denuncia individuale. Tuttavia, affinché questo meccanismo funzioni, è necessario che gli Stati interessati abbiano accettato la competenza del Comitato e che non abbiano posto riserve o fatto dichiarazioni che intralcerebbero la competenza di quest'ultimo. Soltanto una metà degli Stati membri delle Nazioni Unite ha tuttavia aderito al protocollo facoltativo riguardante le comunicazioni individuali e quasi tre quarti di essi hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione dell'articolo 41 del Patto relativo alla denuncia degli Stati. Del resto, da quando il Comitato è esecutivo, le osservazioni che esso indirizza agli stati non sono decisioni operative, né sono associate ad un’autorità sulla materia giudicata. Inoltre, la sua non è una garanzia sufficiente per i diritti che proclama solennemente. Su scala regionale, è in Europa che i progressi sono più concreti. La Corte europea dei diritti umani creata nel 1953 nel quadro del Consiglio d'Europa è l'organo giudiziario di garanzia d'applicazione della Convenzione europea. Dall'adozione, l'11 marzo 1994, del protocollo n°11, gli europei dispongono di un diritto di istanza diretta (con riserva dell'esaurimento dei mezzi di ricorso interno). A poco a poco, questa possibilità ha guadagnato il suo spazio nelle mentalità, come nelle pratiche, dei professionisti del diritto ed il sistema europeo ha guadagnato così in efficacia. In America, la Corte interamericana dei diritti umani, istituita dalla convenzione omonima nel 1969, ma esecutiva dall'agosto 1979, ha creato un sistema più limitato poiché i privati non beneficiano di un accesso diretto alla giurisdizione. I tentativi operati sugli altri continenti, in particolare in Africa, non hanno condotto finora a meccanismi tali da migliorare concretamente la situazione delle vittime di violazioni spesso massicce dei diritti. Per questa ragione gli uomini non hanno "uguali diritti" e non sono in posizione di "piena uguaglianza" perché la loro causa venga recepita equamente e pubblicamente da un tribunale imparziale ed indipendente. Il profugo, respinto alle porte dell'Europa, trattenuto in un campo di permanenza temporanea da un accordo tra i paesi europei e i paesi di transito, l'oppositore politico proveniente dai numerosi paesi del mondo extra europeo, le donne dei paesi musulmani, come degli altri, desiderose di vedere cessare le disuguaglianze e le violenze di cui sono vittime, non dispongono di alcuna garanzia paragonabile a quelle di cui beneficiano gli europei (anche se si converrà, ovviamente, che i meccanismi europei devono ancora essere migliorati). L'apertura del mondo favorisce disuguaglianze che generano violenza e richiedono risposte di grande ampiezza. Una Comunità mondiale si costruisce sotto i nostri occhi, non sostituendosi alle Comunità nazionali, ma sovrapponendosi ad esse. Essa non è pensata a partire da valori politici comuni. L’universalità dei diritti umani è un aspetto della risposta a questo problema. Occorre tuttavia un salto qualitativo, quello di una giurisdizione comune, il cui accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli esseri umani. Oggi bisogna impegnarsi a promuovere una Corte mondiale dei diritti umani. Essa dovrebbe avere competenza sull’applicazione della carta internazionale dei diritti umani, potrebbe tornare utile a tutti gli uomini in determinate condizioni e le sue decisioni dovrebbero essere imposte agli Stati. Solo la crescita di una domanda in questo senso proveniente dalla società civile mondiale può dare realtà a questo progetto. Le grandi organizzazioni non governative che militano a favore dei diritti umani, contro il razzismo e le discriminazioni, non possono accontentarsi delle riforme minimaliste in corso. L'ambizione qui proposta è l’unica compatibile con un progetto di dignità umana universale, senza secondi fini. * Professoressa emerita di diritto pubblico e di scienze politiche all’Università Denis-Diderot- Parigi VII, presidente dell’Associazione europei dei giuristi per la democrazia e i diritti umani nel mondo. Vai al link “Politique internationale et enjeux planétaires” |
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