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![]() “Sarete tutti flessibili”. E le garanzie?Ultima modifica: sabato 17 febbraio 2007 Le Osservazioni Cgil-Cisl-Uil al Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”. Per il sindacato italiano il problema è quello di ricercare equilibri più avanzati tra l’utilizzo delle forme flessibili di lavoro e la sicurezza e stabilità del lavoro stesso. Capitolo 2: Il diritto del lavoro nell’Unione Europea – la situazione attuale 1) “Il modello tradizionale del rapporto di lavoro può non essere adeguato a tutti i lavoratori assunti sulla base di contratti a durata indeterminata standard e chiamati a raccogliere la sfida dell’adeguamento alle trasformazioni e a raccogliere le opportunità della globalizzazione. Clausole e condizioni eccessivamente protettive possono scoraggiare i datori di lavoro dall’assumere durante i periodi di ripresa economica. Modelli alternativi di rapporti contrattuali possono rafforzare la capacità delle imprese a sviluppare la creatività del loro personale nel suo insieme e a sviluppare i vantaggi concorrenziali.” Troviamo qui espressa la filosofia del Libro verde, e le ragioni della nostra contrarietà. Se è vero che con tipologie contrattuali diverse si può rispondere ad esigenze di flessibilità della produzione e migliorare le performance occupazionali di un sistema economico, ciò non rimanda in alcun modo all’esigenza di mettere in discussione le tutele di stabilità connesse al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Siamo invece oggi di fronte, in molte economie europee, al problema di come fronteggiare una proliferazione di rapporti “flessibili”, di come contrastare una durata eccessiva dell’instabilità lavorativa, e soprattutto di come rendere sostenibili i rapporti di lavoro flessibili tramite una adeguata protezione sul mercato del lavoro. Per il sindacato italiano il problema è quello di ricercare equilibri più avanzati tra l’utilizzo delle forme flessibili di lavoro e la sicurezza e stabilità del lavoro stesso. Capitolo 3: La principale sfida politica – un mercato del lavoro flessibile ed inclusivo 1) Nell’elenco delle tipologie non ordinarie si citano i rapporti a part-time (pag.8), senza distinguere – salvo che nella nota a piè di pagina - quanti siano a tempo indeterminato e quanti a termine. Ciò non aiuta a definire l’ampiezza della popolazione precaria, datoché, salva naturalmente la questione sulla volontarietà o meno del rapporto e la quantità di ore (ossia di reddito) propria del rapporto, un lavoro a part-time a tempo indeterminato non prevede diminuzione di diritti (e di stabilità) rispetto al “normale” rapporto a tempo pieno. 2) Nella descrizione della crescita, assai significativa a livello UE, dei rapporti a termine, si afferma un’assenza di distorsioni di genere, il che non è vero per l’Italia, trattandosi (dati Istat) di un rapporto in cui la maggioranza assoluta degli occupati è donna, ma anche in Europa, datoché recenti stime della Fondazione di Dublino riferiscono essere il peso di donne e uomini impiegati a termine in Europa, rispettivamente, pari al 14% e al 10% della popolazione lavorativa. 3) Dal dato, indubitabile, che sono in crescita i rapporti non standard, se ne “deduce” che “sarebbe forse necessario esaminare il grado di flessibilità previsto dai contratti standard in modo tale da facilitare l’assunzione, il mantenimento e i progressi del mercato del lavoro”. Ribadiamo che, di fronte alla crescita dei rapporti non standard, il rimedio per evitare la segmentazione del mercato del lavoro non può essere l’aumento del grado di flessibilità dei contratti a tempo indeterminato, bensì l’aumento del grado di tutela, sia all’interno del rapporto di lavoro, sia nel mercato del lavoro. 4)Sul “lavoro autonomo”, pure indicato in crescita, si afferma che “riflette la libera scelta di svolgere un’attività indipendente malgrado i livelli inferiori di protezione sociale in cambio di un controllo più diretto sulle condizioni di lavoro e di retribuzione”: si tratta di una affermazione che non è possibile generalizzare, come dimostra il caso dell’ Italia che ha, nel contesto comunitario, un’anomalia in più, per il peso esorbitante di questo tipo di rapporti di lavoro (dati difformi secondo diverse fonti, comunque non inferiori al milione di persone). A tale proposito va sottolineato, dato del tutto assente nel testo, che le tutele a garanzia dei processi di mobilità transeuropea sono connesse soltanto ai rapporti subordinati, (ad es. distacco di lavoratori in occasione di fornitura di servizi), ma esse sono assenti riguardo ad altre tipologie lavorative, il che ha già costituito un problema di dumping sociale segnalato durante il regime transitorio nell’ingresso di nuovi Stati Membri (2004-06). 5) La diversificazione dei tipi di contratti può rappresentare una “trappola di un succedersi di attività di breve durata e di bassa qualità, con un insufficiente livello di protezione sociale. (…) Questi impieghi possono tuttavia servire da trampolino per alcune persone, spesso quelle che hanno particolari difficoltà, per integrarsi nel mercato del lavoro.” Il Libro verde non prende posizione, anzi continua a dare una lettura del tutto ambivalente (trampolino o trappola?). Sarebbe invece il caso di esplicitare che i rapporti di lavoro flessibili rischiano di diventare una trappola in assenza di politiche che, da una parte, rafforzino il sostegno sul mercato del lavoro e favoriscano la fuoriuscita verso il lavoro stabile, dall’altra, assicurino ai lavoratori i diritti propri del lavoro stabile. Le cifre sulle “transizioni” (pag.9) sono allarmanti: il 60% degli occupati atipici nel 1997 avevano acquisito uno status stabile nel 2003!! Cioè a dire: sei anni di precarietà come media comunitaria! Il testo si esime dal commentare questo dato davvero preoccupante. 6) “La recente relazione Occupazione in Europa 2006 fa riferimento a dati secondo i quali l’esistenza di una legislazione troppo rigidamente protettiva dell’occupazione tende a ridurre il dinamismo del mercato del lavoro, aggravando le condizioni delle donne, dei giovani e dei lavoratori più anziani.” Il riferimento citato nel testo non è affatto così diretto ed esplicito. Aver voluto ripresentare questa tesi, peraltro con rinvii non corretti ad altri testi, suggerisce un pregiudizio ideologico, contrario alla logica cui dovrebbe sottostare un Libro Verde. Si colgono qui, in tutta evidenza, i rischi cui è sottoposto il “modello sociale europeo” se si imbocca acriticamente la visione dell’Unione Europea come mercato unico, senza intrecciarla agli elementi di coesione che sono stati il tratto distintivo del “modello sociale europeo”. 7)La conseguenza di ciò è che i “sussidi di disoccupazione ben concepiti, uniti a politiche attive del lavoro”, vengono posti in alternativa alle tutele del rapporto di lavoro. Ribadiamo invece che tutele del rapporto e tutele nel mercato sono entrambe necessarie. Capitolo 4: Modernizzazione del diritto del lavoro: temi per il dibattito I temi posti al dibattito sono raggruppati in sei paragrafi dedicati, rispettivamente a:
Le transizioni professionali: proseguendo sull’elaborazione del capitolo precedente, si ipotizza una difficoltà normativa riguardo alle transizioni dalla condizione precaria ad una migliore. Si citano positivamente le legislazioni olandese sulla flessibilità e sicurezza (1999), austriaca sulle indennità di licenziamento (2002) e quella spagnola sugli incentivi alla stabilizzazione dei contratti a termine (2006). Si tratta di testi assai diversi tra loro, dagli obiettivi molto lontani tra loro (maggiore dinamismo e riduzione di costi per il licenziamento i primi due, sostegno alla stabilità dei lavoratori a termine il terzo), che il Libro verde accomuna sotto l’ombrello di misure che diminuiscono per la singola impresa i costi del licenziamento, e quindi ritiene funzionali alla tesi di una “flessibilizzazione” del rapporto standard come misura utile a favorire l’inclusione dei lavoratori precari: come accennato sopra, i risultati statisticamente osservabili non supportano questo giudizio. E’ invece positivo che si affermi la necessità di adottare un approccio di lavoro “lungo tutto il ciclo di vita”, spostando l’accento dalla sola tutela dei posti di lavoro alla “creazione di un quadro di sostegno in grado di garantire la sicurezza dell’occupazione, compresa un’assistenza sociale e misure attive di sostegno ai lavoratori durante i periodi di transizione” (cfr. esperienze scandinave non citate nel testo) . Ribadiamo che non è né corretto né utile contrapporre tutele sul posto di lavoro a benefici riguardanti i livelli degli ammortizzatori sociali, quanto puntare ad un mix equilibrato ma universale di misure preventive di sostegno all’occupazione, accompagnate da misure generali ed efficaci di sostegno al reddito e al patrimonio di competenze del lavoratore in caso di perdita dell’impiego. Non si può sottacere che la difficoltà a generalizzare tali politiche sta nel loro impatto sulla spesa pubblica. Insicurezza giuridica: il tema qui è il rapporto di collaborazione (self employed). Oltre a considerazioni ovvie sull’incertezza giuridica riguardo alla definizione di simili figure, si arriva al paradosso di sottolineare il pericolo che “alcuni individui, che pensano di essere “autonomi”, possono a volte essere considerati come lavoratori dipendenti dalle amministrazioni fiscali o dalla sicurezza sociale. Di conseguenza il lavoratore autonomo/dipendente e il suo cliente/datore di lavoro principale possono vedersi costretti a pagare contributi sociali supplementari.” Francamente, nessuno ha mai segnalato questo come un problema, anzi, ci si dovrebbe preoccupare piuttosto della concorrenza scorretta realizzata dal ricorso da parte del sistema economico a forme fittiziamente autonome nei confronti dell’occupazione stabile e tutelata. Molto interessante, a tale ultimo proposito, il concetto, citato dal Libro verde, di “lavoratori economicamente dipendenti” che potrebbe aprire la strada a sistemi di diritto del lavoro realmente inclusivi, nonché all’altezza delle sfide poste dalla globalizzazione, se non inteso come fattispecie meramente “intermedia” tra le due fattispecie classiche della prestazione lavorativa, subordinata ed autonoma, cui attribuire diritti a loro volta intermedi tra quelli propri del lavoro subordinato e quelli propri del lavoro autonomo. L’opzione da investigare ci apparirebbe più fruttuosa se permettesse di attrarre nella sfera dei diritti del lavoro quelle attività che rivestono caratteristiche proprie di esso dal punto di vista della dipendenza economica (es. nel caso di monocommittenza, di definizione da parte del committente dei regimi di orario e condizioni di impiego). In tal modo l’inclusione giuridica opererebbe in modo da impedire il dumping tra tipologie lavorative ed invece favorire la genuina attribuzione di forme di flessibilità organizzativa allo svolgimento delle prestazioni (ad es. senza vincoli di orario e/o di riferimenti gerarchici), là dove effettivamente necessarie e liberamente decise dai contraenti; Rapporti triangolari: ci si riferisce sia al lavoro interinale, che, ai lavoratori impiegati nelle catene dei subappalti. Il concetto è quello di esplicitare le responsabilità del datore di lavoro effettivo, il che è senz’altro da condividere. 1)Orario: il testo ripropone una nuova tornata del tormentone sulla revisione della Direttiva 2003/88 dopo lo stallo registratosi nel Consiglio dei Ministri del 7 novembre; per noi, com’è noto, ogni ipotesi di peggioramento delle precedenti Direttive è escluso a priori; 2) Mobilità dei lavoratori: riguardo alla definizione di “lavoratore” cui destinare i diritti assicurati dalla normativa comunitaria, che è diversa a seconda delle legislazioni nazionali, si suggerisce di valutare l’opportunità di una definizione comune a livello comunitario. Si tratta di un obiettivo giusto, ma i cui contorni non sono definiti ed è da questi che si può ricavarne un giudizio; 3) Aspetti legati all’applicazione della legislazione e alla repressione del lavoro nero: si suggerisce di rafforzare la cooperazione tra servizi ispettivi e una maggiore inclusione delle parti sociali. Poco per dare un giudizio. Conclusivamente, il testo ha davanti a sé un periodo di ascolto di quattro mesi, dopodiché confluirà in una Comunicazione della Commissione (quindi un documento ufficiale). Le premesse sono tutt’altro che positive, ed è necessaria un’opera attiva di reazione, sia a livello di singole strutture che di organizzazioni, e una presa di posizione del governo italiano e della Ces, nonché delle Federazioni Industriali Europee, affinché sia cambiata la filosofia che è alla base di questo documento, e posta su basi corrette l’esigenza corretta ed urgente di un’evoluzione inclusiva del diritto del lavoro europeo e nazionale. Da questo punto di vista, l’Italia, e le sue organizzazioni sindacali, possono far valere almeno due elementi: a) Il dualismo insiders/outsiders è un problema che ha riguardato in passato il nostro mercato del lavoro, ma è una visione non solo superata dai fatti, ma anche riduttiva, in quanto, se usata come unica chiave di lettura, rischia di riprodurre, ad un livello diverso, le segmentazioni che si proponeva di superare; b) Proprio l’esperienza italiana ci suggerisce di superare ogni approccio che faccia risiedere nelle sole politiche di flessibilità la leva per una crescita occupazionale, trascurando o rinviando a tempi migliori le politiche di sviluppo, di formazione continua, le politiche attive e le politiche di sostegno al reddito. Di queste invece, in una logica inclusiva sopra delineata, sì ha bisogno assoluto affinché lo sviluppo si traduca in occupazione stabile e tutelata. c)Va inoltre valorizzato l’approccio dell’attuale governo, in particolare la combinazione dell’uso della leva fiscale a sostegno esclusivamente del lavoro stabile, unita a misure specifiche di sostegno ai processi di stabilizzazione ed emersione dal sommerso, che rappresentano la vera novità, anche in campo europeo, per sostenere la “buona occupazione” e combattere la precarietà degli impieghi. |
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