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Flexicurity: 12 ipotesi per il diritto del lavoro del XXI secoloUltima modifica: mercoledì 25 giugno 2008 Con il green paper (novembre 2006) il diritto del lavoro in Europa è stato messo all'ordine del giorno dell'agenda dell'Unione, ed è necessario che venga quindi messo anche nell'agenda dell'altra Europa. Il testo presentato dalla Commissione ha tre indiscutibili pregi. Intanto perché prende atto del fallimento della strategia della "flessibilità marginale", ovvero della costruzione di un mercato del lavoro duale che divide da un lato "i contratti standard" e dall'altro scarica le esigenze di abbattimento del costo del lavoro e di flessibilità tramite una " segmentazione dei mercati" e la proliferazione dei contratti atipici privi di qualsivoglia diritto e tutela; doppio regime che da un lato ha condotto alla precarizzazione di intere generazioni e dall'altro ha progressivamente svuotato di diritti e salari anche i contratti standard. Poi perché rompe con l'ideologia di Maastricht della permanente e progressiva riduzione della spesa pubblica invitando gli Stati ad un rilevante sforzo per sostenere le politiche passive (indennità di disoccupazione) ed attive (formazione continua e sostegno al reperimento del lavoro e alla nascita di impresa). Ed infine perché allude ed invita ad una prima ricostituzione della catena del valore ampliando la responsabilità nei confronti dei lavoratori a tutti i datori e committenti coinvolti nei rapporti di lavoro "multipli". In questo quadro si spende, per la prima volta con una certa determinazione, l'immagine della flexicurity come catch word capace di catturare insieme sia le esigenze di flessibilità ( dei lavoratori così come delle imprese) sia, al tempo stesso, le domande di sicurezza dei soggetti, in termini di reddito adeguato, coperture pensionistiche, accesso al sapere etc. Insomma si descrive una linea di compromesso sociale (come peraltro era il welfare state del secondo novecento ) nel quale le ragioni della competitività siano armonizzate con quelle dell'integrazione e della coesione sociale. Ma tali concetti vengono inseriti in una lettura dell'attuale paradigma economico legato ad un concetto di modernità stereotipata, ideologica e già fallita in quanto fondata su un uso selettivo di studi e ricerche controvertibili e basate su una ricezione acritica dell'approccio economico neoclassico. Ed infatti nel libro verde la pretesa modernità sembra dislocarsi tutta e esclusivamente nella capacità di adeguarsi del lavoratore ai mutamenti economici in atto. Scompare o viene messa tra parentesi ogni ambizione di governare tali cambiamenti e soprattutto di pensare al diritto del lavoro nelle sue funzioni di meccanismo dinamico di correzione degli squilibri di potere e di promozione di condizioni di uguaglianza, affermazione personale e democrazia. Nel green paper si attenua ogni riferimento alla società ( o talvolta è presente solo in termini paradossali come quando si sostiene che la stabilità del posto toglie opportunità ai lavoratori) e ai diritti fondamentali della persona, evidentemente ritenuti variabili dipendenti dell'impresa. E ciò, per altro, con sicuri allentamenti dei vincoli di regolazione dei rapporti standard, soprattutto nella disciplina del licenziamento, a fronte di incertissimi interventi nel mercato del lavoro tesi a favorire l'occupabilità dei lavoratori in base alle sole esigenze delle imprese. Il pesante giudizio di disfavore verso una immagine a senso unico della flexicurity ( che alcune delle proposte della Commissione indubbiamente suggeriscono) - a cui occorre opporsi con forza - è temperato dalla scelta più fortunata operata dal Green paper , ovverosia quella di lanciare un Forum pubblico di discussione anche in vista della successiva comunicazione sulla flexicurity . Un numero impressionante di associazioni, sindacati, ONG, Stati, gruppi di accademici ( circa 500) ha così risposto ai quesiti della Commissione dando luogo al dibattito pubblico più partecipato della storia dell'Unione. Le risposte provenienti dal mondo sindacale sono state in genere piuttosto critiche ed hanno sottolineato l'inaccettabilità di tesi per le quali la flessibilità in uscita di per sé favorirebbe la competizione economica e lo sviluppo. La preoccupazione visibile in queste critiche ( soprattutto quelle provenienti dal sindacato europeo) è quella di un possibile strategia in " due tempi"; intanto misure immediate di liberalizzazione, poi in un futuro lontano qualche soluzione sul piano del welfare e dei diritti di cittadinanza, ritardate dalle consuete ragioni di carenza di risorse. Inoltre ha stupito un po' tutti i commentatori la mancanza di riferimenti alla Carta europea dei diritti fondamentali ( conosciuta come la Carta di Nizza) in materie come quelle affrontate nel Green paper che il Bill of rights europeo disciplina esplicitamente (ad esempio l'art. 30 vieta il licenziamento ingiustificato, il che impedisce soluzioni puramente liberalizzatici, anche se lascia una certa discrezionalità nello stabilire le sanzioni a carico del datore di lavoro). A fronte di tali critiche la Commissione ha, però, immediatamente nominato un gruppo di esperti che già nell'aprile del 2007 ha presentato ad oltre 400 associazioni europee alcuni punti di convergenza molto generali e certamente ancora molto ambivalenti sull'insieme delle politiche sociali di rilancio del suo "social model". Il documento "flexicurity pathways" in cui si sviluppano ulteriormente queste linee di convergenza e si cercano di identificare vari percorsi che gli Stati potrebbero realizzare per avvicinarsi ad una situazione di effettivo equilibrio tra flexibility and security è stato poi presentato in una comunicazione ufficiale della Commissione di Bruxelles del Giugno 2007 in vista dell'adozione di principi comuni in materia di flexicurity entro la fine dell'anno. Nel documento si spende anche una definizione di tale nozione quale "strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro"; si rende poi più chiaro che la flessibilità è anche quella che assicura ai lavoratori "lo sviluppo ottimale dei talenti", la "mobilità ascendente" e una "migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private". Si suggeriscono investimenti massicci in formazione e per il sostegno (economico e in termini di servizi all'occupazione) alla transizioni lavorative, nonché una ristrutturazione dei sistemi di protezione sociale in modo meno squilibrato verso il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Grande enfasi è posta sul coinvolgimento delle parti sociali, ad imitazione di quanto è avvenuto nei paesi del Nord Europa. Il nuovo documento testimonia, rispetto al precedente, di una maggiore considerazione degli elementi garantistici e della tematica dei "nuovi diritti", pur nella colpevole ed incomprensibile perdurante assenza di riferimenti espliciti alla Carta di Nizza. Ma, a riprova della perdurante fragilità del lavoro della Commissione e del grande valore delle audizioni, il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 11.7.2007, pur manifestando molto interesse per l'approccio "flexicurity", ha chiarito di "non condividere affatto il quadro analitico presentato nel Libro verde" ove si "afferma che il contratto standard a tempo indeterminato è superato, aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavoratori integrati e lavoratori esclusi, per cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita dell'occupazione e al miglioramento del dinamismo economico", ed ha aggiunto che "il diritto del lavoro può essere efficace, equo e solido solo se trova attuazione in tutti gli Stati membri, se è applicato allo stesso modo a tutti gli attori e se è controllato con regolarità ed in modo adeguato". E il Parlamento ha altresì rilevato come "recenti studi dell'OCSE e di altre organizzazioni hanno dimostrato che non vi sono prove del fatto che riducendo la protezione contro il licenziamento e indebolendo i contratti di lavoro standard si possa agevolare la crescita dell'occupazione", aggiungendo anzi che "l'esempio dei paesi scandinavi dimostra chiaramente che un elevato livello di protezione dal licenziamento e delle norme sul lavoro è pienamente compatibile con un'elevata crescita dell'occupazione". Il Parlamento, altresì, ha invitato alla definizione di una nuova griglia per l'identificazione sincera ed antifraudolenta del lavoro subordinato a cui riconoscere la pienezza di tutele e diritti del lavoro subordinato, ed ha comunque aggiunto come anche i "neoimprenditori e microimprenditori" possono comunque essere in una condizione di dipendenza socioeconomica "se inizialmente prendono parte al ciclo economico con un committente" unico o prevalente, e pertanto anche la loro attività deve "essere associata ad un nucleo di diritti, indipendentemente dalla posizione lavorativa, che dovrebbe comprendere: la parità di trattamento, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e norme sul tempo di lavoro e di riposo, la libertà di associazione e rappresentazione, il diritto alla contrattazione e all'azione collettive e l'accesso alla formazione"; Anche a seguito di tale risoluzione le iniziative dell'Unione sono proseguite con determinazione e continuità. Ed infatti al Consiglio europeo del 5\6 Dicembre (dopo un voto favorevole del Parlamento europeo il 29.11.2007) è stato raggiunto un accordo sui principi: le conclusioni del Consiglio europeo di Dicembre ( che ha approvato il Trattato di Lisbona) richiamano questo accordo conferendo ad esso ulteriore " sacralità". Ma le azioni dell'Unione in questo campo non si limitano a questo: la Commissione, nella comunicazione con la quale riassume i risultati del dibattito sul green paper, pur dando atto delle numerose critiche ricevute (in particolare sul mancato richiamo alla Carta di Nizza menzionata come la prevalente obiezione), ha individuato alcune linee di convergenza ed emesso una nuova comunicazione sulla "lotta al lavoro sommerso". Inoltre è stato licenziato un ulteriore, fondamentale, documento del 17.10.2007 "Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica, portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro" nel quale si insiste sulla necessità di una copertura dei minimi vitali con riferimento ad " indicatori appropriati "da parte di tutti gli Stati e si giunge finalmente a richiamare la Carta di Nizza ( art. 34 terzo comma), prospettando anche, dopo il forum pubblico di discussione previsto sino al febbraio del 2008, l'adozione di una specifica raccomandazione. Siamo quindi arrivati al punto decisivo: in quest'ultimo Testo si pone la questione del diritto al reddito in Europa; si afferma che gli Stati devono assicurare una copertura minima ( sia in termine di salario sufficiente sia in termini di basic income) parametrata sui livelli nazionali delle retribuzioni correnti. E' netta la propensione del documento per una forma di welfare che assicuri una continuità di reddito in connessione con l'accesso ( gratuito) a servizi pubblici e di interesse generale e a processi formativi modulati sulle necessità individuali. Il Testo non chiude affatto alle proposte oggi in fase di rilancio della istituzione di un reddito europeo per tutti come segno distintivo della cittadinanza dell'Unione. Va infine ricordato che con l'adozione di una Raccomandazione verrà attivata la sfera politica ufficiale dell'Unione, il che comporta anche l'intervento del Parlamento europeo e di quelli nazionali. Anche la questione del reddito è quindi finalmente nell'Agenda europea. Ovviamente tutto ciò non basta ed attende la "prova dei fatti". Le due Risoluzioni del Parlamento e il parziale recepimento delle critiche sindacali e della società civile organizzata non sono un sufficiente scudo all'uso dell'immagine della flexicurity teso non al riequilibrio nel senso di una maggiore equità sociale le politiche degli stati e dell'Unione ma nella direzione di una ulteriore precarizzazione ed indebolimento delle ragioni dell'universo dei lavori come in effetti alcuni stati nazionali ( specie dell'Est) mostrano di voler fare... Insomma pur nel quadro di un processo di dialogo che si è sviluppato sino ad oggi in modo aperto, ancora la prospettiva della flexicurity appare come un terreno di scontro anche ideale, rimane cioè esposta a diverse interpretazioni, spesso tra loro contrapposte. Nell'ultima relazione sulla Strategia di Lisbona 2008-2010 la Commissione se da un lato include la flexicurity nell'ambito delle linee di rilancio della Lisbon Agenda, dall'altra torna a omettere i dovuti richiami ai diritti fondamentali in gioco ed alla stessa Carta di Nizza (ormai citata in ben sette sentenze della Corte di Giustizia) ed in tal modo finisce per continuare a trasmettere l'idea di una competitività del " sistema Europa" non agganciata alla tutela delle prerogative fondamentali di carattere sociale dei suoi cittadini. Ed allora occorre che l'altra Europa sviluppi autonomamente i propri assi critici di lettura, di alleanza e di azione per un diritto sociale e del lavoro del XXI Secolo. Al riguardo proponiamo delle ipotesi di lavoro che sottoponiamo sotto forma di domanda quale contributo preparatorio nel percorso verso l'ESF di Malmoe: 1. Siete d'accordo con l'affermazione per cui la difesa ed il rilancio dei diritti sociali e del lavoro nel XXI secolo necessitino di una strategia complessivamente in grado di coniugare protezioni nel contratto e tutele nel mercato, diritto del lavoro e diritto alla sicurezza sociale, produzione e cittadinanza? 2. Credete che sia indispensabile una ridefinizione sincera ed antifraudolenta della nozione di lavoro subordinato e, al contempo, l'identificazione di una griglia di diritti comuni e vincolanti che sorgano dal lavoro, del tutto a prescindere dalla qualificazione giuridica del tipo contrattuale? 3. Concordate che, però, il punto del compromesso non possa certo trovarsi nella diminuzione dei diritti all'interno del rapporto di lavoro in cambio della mera estensione del novero dei soggetti beneficiari di tali diritti? 4. Ritenete, anzi, che - senza un generalizzato, chiaro, vincolante, giustiziabile Bill of rights che estenda i diritti e contrasti adeguatamente ogni forma di abuso e di illegalità, a partire dal licenziamento ingiustificato - non possa costruirsi alcun modello sociale europeo né sia possibile affrontare alcuna via alta, rispettosa dei generi e delle differenze ed ecologicamente sostenibile, allo sviluppo? 5. Credete che debba essere preservata e rafforzata la dimensione collettiva nella regolazione del mercato del lavoro?; pensate che ciò comporti necessariamente una ridefinizione delle regole di democrazia sindacale al fine di prevedere un necessario mandato a monte ed una necessaria validazione a valle da parte dei lavoratori coinvolti nella regolazione? 6. Credete che vada ricostruita la catena del valore con chiare norme che impediscano il fraudolento frazionamento d'impresa e in ogni caso impongano la codatorialità o comunque la responsabilità solidale, anche transfontaliera, di tutti i soggetti imprenditoriali coinvolti nella filiera della produzione del dato bene o servizio? 7. Credete che il mutato paradigma produttivo abbia definitivamente cambiato la natura ed il senso dell'indennità di disoccupazione essendo connaturata alla presente fase la produzione di valore sia nell'attività formalmente definita lavoro che in quella definibile di non lavoro? 8. Siete d'accordo che, per completare e dare forza ai diritti nel rapporto di lavoro, sia indispensabile l'istituzionalizzazione e la generalizzazione di un basic income e di un ampio diritto di accesso alla formazione ed a servizi e beni pubblici e che, al contempo, tali previsioni abbiano senso di progresso ed innovazione sociale solo se sviluppate unitamente alla tutela e al rilancio di un lavoro di dignità e qualità quanto più possibile scelto dai lavoratori? 9. Siete d'accordo che il basic income ed il diritto generalizzato e adeguatamente sanzionato a non essere ingiustamente estromessi dal proprio posto di lavoro siano unitamente la precondizione che consente il dispiegamento del conflitto individuale e collettivo, architrave del nuovo diritto del lavoro del XXI secolo da edificare? 10. Credete che, una griglia forte e generalizzate di diritti (anche al livello minimo di salario) dei lavoratori che sorgono a prescindere dallo specifico status giuridico, ed un altrettanto forte e generalizzato basic income, rappresentino la ulteriore precondizione che consenta la ricerca della affermazione del proprio libero progetto esistenziale , secondo architrave del nuovo diritto del lavoro del XXI secolo da edificare? 11. Credete che all'interno di tale quadro di forti garanzie, da edificare preliminarmente e congiuntamente, sia desiderabile o comunque accettabile l'esistenza di norme che semplifichino la transizione verso diversi status di contratto che prevedano forme di flessibilità nel rapporto di lavoro quanto più possibile scelte e capaci di coniugare il tempo di lavoro ed il tempo di vita? 12. Siete d'accordo che questa nuova urbanistica sociale dei dritti al lavoro e nel lavoro, al reddito, alla formazione e alla sicurezza, debba e possa nascere solo dentro
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