togheQuale è oggi il rapporto tra le magistrature e il sistema politico? Ad attrarre l’attenzione degli analisti è di solito l’assai tormentata relazione tra una sola magistratura, la magistratura penale, e spezzoni della classe politica. L’asprezza dei toni ben si comprende. In gioco è infatti il delicato potere delle procure di incidere nella dinamica del consenso e di delegittimare i politici con indagini sul finanziamento illegale o altre degenerazioni dell’azione politica. Opera qui un riflesso condizionato risalente al duro processo di deconsolidamento della repubblica dei partiti. Dagli anni Novanta la questione giudiziaria è un tema caldo che alimenta lo scontro politico immediato. Dapprima ad alzare gli scudi è quella parte di personale politico di governo che scompare con la crisi repentina della prima repubblica e perciò grida al grande complotto delle toghe. Dopo sono proprio gli uomini nuovi, emersi con il tramonto dei partiti e del parlamento degli inquisiti, a ingaggiare un’aspra battaglia contro le procure o gli sconfinamenti paranormativi del Csm (con pareri, circolari, deliberazioni) e a intraprendere la tortuosa via legislativa per costruire un’immunità ad personam alla leadership di governo. Per questa prevalenza di obiettivi strumentali evocati nella riconsiderazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, nella rivisitazione della nozione di notizia di reato e nel ruolo della polizia giudiziaria si occultano i nodi sistemici e più strutturali che pure esistono nel funzionamento dell’ordinamento giudiziario e nell’architettura della separazione dei poteri. L’abituale enfasi sul peso del giudice penale che con il suo operato entra in tensione con il ceto politico e amministrativo copre solo un aspetto del più complesso meccanismo di intersezione tra politica e diritto. Per decifrare l’effettiva consistenza della separazione dei poteri nelle odierne democrazie occorre accantonare facili schematismi e cogliere le complesse questioni storico-istituzionali che ovunque determinano un ampio mutamento nei rapporti tra politica (funzione legislativa) e magistratura (giustiziabilità dei diritti con riguardo ai casi concreti). Nello Stato costituzionale di diritto per ragioni del tutto fisiologiche il raccordo tra la politica (come responsabilità della decisione sui fini) e il diritto (come certezza nell’applicazione della legge nel caso concreto) appare molto più sfumato. Ovunque si dileguala riconduzione della funzione giurisdizionale al vincolo ferreo dell’interpretazione ancorata al dato testuale e compare l’intervento originale e creativo del giudice che mina la finzione classica della completezza dell’ordinamento e dell’unità sistemica delle norme generali e astratte. Il requisito della positività del diritto emanato dal sistema politico rappresentativo viene affiancato dall’affermazione dei criteri elastici della ragionevolezza e della discrezionalità autonoma del giudice come metodi efficaci per il superamento di vuoti e lacune normative. Si consolida anche un nuovo diritto comune europeo nel quale la funzione creativa-innovativa esercitata dall’interprete prevale sul momento politico della decisione. La politica come monopolio della decisione e dell’innovazione legislativa viene sfidata da queste dinamiche più generali che vedono un arretramento strategico della rappresentanza e un nient’affatto congiunturale incremento della funzione produttrice di norme da parte dell’interprete. Non solo la politica come decisione, ma anche la politica come gestione e amministrazione viene sfidata dalla penetrazione della giustizia amministrativa e contabile che con il suo operato si insedia fin dentro i meccanismi del governo. Nei concorsi, nelle nomine, negli appalti, nei ricorsi per le vicende elettorali le magistrature esercitano un ruolo cruciale che in talune occasioni affievolisce il criterio generale della responsabilità politica degli atti di governo. Per anestetizzare il plusvalore del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, sul bilancio, sul rendiconto, sempre più spesso il ceto politico si protegge offrendo lusinghe o con disposizioni sul controllo collaborativo o concomitante o con offerte sul piano delle carriere, delle consulenze, dei distacchi, degli incarichi extragiudiziari alle magistrature e all’avvocatura dello Stato. Alle origini di questi intrecci insidiosi tra politica e funzione di controllo si pone l’alluvionale produzione di norme elastiche e indeterminate che in nome della certezza generano in realtà incertezza ed estenuanti guerre interpretative. L’inflazione normativa e regolamentare rende così più complesso il meccanismo della decisione e della gestione amministrativa e come rimedio sollecita interventi e supplenze quotidiane del giudiziario come attore decisivo per la specificazione del significato autentico della norma oscura. Non solo i parametri del controllo diventano molto più incerti, ma il significato stesso della norma rimane spesso indeterminato e proprio l’estrema flessibilità delle prescrizioni alluvionali incrementa il peso politico del controllore. Il sovraccarico di clausole, procedure, rinvii, passaggi induce l’autorità politica alla non decisione come estremo rimedio dinanzi alla paralizzante interdizione esercitata dall’esistenza di un minaccioso labirinto ermeneutico, L’efficienza della pubblica amministrazione declina per un eccesso di tecnicismo che assegna agli interpreti un’indubbia supplenza politica e riserva alle magistrature amministrative e contabili una produzione di norme che si svolge al di fuori di ogni principio formale vincolante. Il crescente coinvolgimento delle magistrature in scelte di indirizzo ha però conseguenze politiche negative (la non decisione, la paralisi amministrativa) e palesa anche costi economico-sociali elevati che soffocano il mercato, allungano i tempi dei contenziosi, dei contratti e adempimenti, delle procedure fallimentari e delle licenze, della protezione degli investimenti. Interrogarsi su magistrature e sistema politico comporta dunque rivisitare grandi questioni di riforma dello Stato: ripensamento del sistema dei controlli, dell’ordine delle fonti, dei principi costituzionali, della centralità della rappresentanza politica.

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